Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 21-06-2011, n. 24953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di A. G. la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. commesso in (OMISSIS) in danno di G.S..

Con la stessa sentenza l’ A. veniva altresì condannato alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500 oltre IVA e CPA. Il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, lamentando la determinazione della stessa in forma globale e senza alcuna indicazione sui relativi criteri e la manifesta incongruità della somma rispetto alla mera costituzione della parte in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente propone invero generiche censure sulle modalità di determinazione e sulla congruità della somma liquidata a fronte di una sentenza corredata da specifica motivazione sul punto, espressamente riferita, nel richiamo alla nota presentata dalla parte civile ed alle voci nella stessa indicate, alla concreta attività svolta ed alla difficoltà dell’impegno processuale, e peraltro coerente con il contenuto importo della somma.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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