Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 21-06-2011, nApplicazione della pena . 24952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di M.G. la pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 614 e 582 cod. pen., commesso il 24.6.2008 introducendosi nell’abitazione di B. P.V. in (OMISSIS) e procurando lesioni alla B. ed alla minore R.M. afferrandole per il collo e spintonando e schiaffeggiando la B.. Con la stessa sentenza il M. veniva condannato alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.170 oltre accessori, IVA e CPA. 2. Il ricorrente deduce:

2.1. nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine all’assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., denunciando l’adozione sul punto di mere clausole di stile;

2.2. nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, lamentando la mancata indicazione dei criteri in base ai quali la somma veniva determinata a fronte di un’attività processuale della parte civile limitatasi alla redazione dell’atto di costituzione ed alla partecipazione all’udienza.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento è inammissibile.

Posto invero che la motivazione della sentenza di applicazione di pena può essere redatta con formule stereotipate, purchè dalle espressioni utilizzate risulti che il giudice abbia effettuato il giudizio di delibazione richiesto dalla legge (Sez. 4, n. 379 del 18,11.1994, imp. Christiansen, Rv.200803), la sentenza impugnata risulta nella specie argomentata in termini ben più articolati rispetto a tale minimo contenuto, facendo riferimento all’esposizione dei fatti di cui all’imputazione contenuta nella querela in atti. Per altro verso, il ricorrente non indica le ragioni che avrebbero dovuto imporre l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato; e tanto rende il ricorso comunque viziato da genericità (Sez. 3, n. 1693 del 19.4.2000, imp. Petruzzelli, Rv. 216583), essendo di contro sufficiente una motivazione anche meramente enunciativa o implicita in ordine alla mancata ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. laddove non emergano elementi in concreto riferibili all’applicabilità di detta norma (Sez. U. del 27.9.1995, n. 10372, imp. Serafino, Rv. 202270; Sez. 5 del 15.4.1999, n. 1713, imp. Barba, Rv. 213633; Sez. 1 del 10.1.2007, n. 4688, imp. Brendolin, Rv.

236622).

2. Viceversa fondato è il motivo di ricorso relativo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile. La sentenza impugnata è invero totalmente priva sul punto di alcuna motivazione, sicuramente doverosa (Sez. 2, n. 26264 del 5.6.2007, imp. Tropea, Rv.237168) anche solo nel richiamo alla nota spese presentata dalla parte civile.

La predetta sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente a questo aspetto con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari. Dichiara inammissibile nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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