Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 21-06-2011, n. 24951

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di L.V. la pena di mesi nove di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 6, commesso l’8.8.2010 forzando nottetempo la porta di ingresso del bar Roma di Prato e tentando di impossessarsi di beni custoditi all’interno del locale.

Il ricorrente deduce violazione di legge nella contestazione dell’aggravante della commissione del fatto in esercizio ove si somministrano cibi o bevande, ravvisabile solo qualora il fatto sia realizzato in orario di effettiva apertura al pubblico del locale, nella ratio legis di punire più severamente chi approfitti delle condizioni del luogo in danno di avventori del locale.

Il ricorso è fondato.

La fattispecie circostanziale in discussione è descritta dall’art. 625 c.p., n. 6 nella commissione del fatto "sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande". La formulazione testuale della norma rende evidente come la fattispecie sia connotata non solo dalla contestualizzazione ambientale rappresentata, per ciò che qui specificamente interessa, dalla commissione del furto in un esercizio in cui si somministrino cibi o bevande, ma anche e soprattutto dalla particolare natura dell’oggetto materiale del reato, ossia l’essere lo stesso costituito dal bagaglio di viaggiatori. Coerentemente con questo dato letterale, la pressochè unanime opinione dottrinale e un orientamento giurisprudenziale non recente ma neppure mai riveduto (Sez. 2, n. 653 del 17.3.1970, imp. Guerra, Rv. 116332; Sez. 2, n. 902 del 14.4.1970, imp. Schiano, Rv. 1171779) individuano la ratio della norma nell’esigenza di una più efficace tutela penale per il possesso dei beni non sottoposti ad una diretta e continua vigilanza da parte del detentore, quali per l’appunto i bagagli portati presso un pubblico esercizio da un viaggiatore inevitabilmente soggetto a distrazioni derivanti dalle attività materiali connesse alla consumazione di cibi o bevande; rilevando peraltro, e consequenzialmente, l’incompatibilità dell’aggravante in esame con quella dell’esposizione alla pubblica fede, atteso il comune fondamento delle due previsioni.

Non è pertanto sufficiente, ai fini della configurabilità dell’aggravante, che il reato sia commesso all’interno di un pubblico esercizio; occorre altresì che lo stesso abbia ad oggetto il bagaglio di viaggiatori ivi collocato, e non qualsiasi altro bene presente all’interno del locale.

Ne segue che il tentativo di furto perpetrato presso un bar in ora notturna, e quindi evidentemente in orario di chiusura dell’esercizio, ed allo scopo di sottrarre beni appartenenti alla dotazione aziendale di quest’ultimo, non corrisponde alla fattispecie circostanziale contestata, difettandone i presupposti relativi alle caratteristiche dell’oggetto materiale della condotta. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Prato per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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