T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1613

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferisce il ricorrente che nel 1995, trovandosi in gravi difficoltà familiari ed economiche, ha occupato l’appartamento in epigrafe indicato e che in data 28.3.2001 ha presentato domanda di regolarizzazione al Comune, che non veniva tuttavia accolta.

Con il provvedimento impugnato il Comune ha intimato il rilascio dell’alloggio de quo, sul presupposto della sua occupazione abusiva.

Con un unico articolato motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato sotto i seguenti aspetti:

1) Violazione dell’art. 25 della L.r. n. 91/83, atteso che la Commissione preposta avrebbe emesso il parere previsto dalla detta norma successivamente alla scadenza del termine ivi indicato.

Il motivo è infondato. In base ai principi generali, i termini normativamente stabiliti per la conclusione del procedimento devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge (da ultimo v. T.A.R. Toscana Sez. II 18.2.2011 n. 341).

2) Violazione dell’obbligo di motivazione, mancando l’evidenziazione delle scelte fatte, degli elementi presi in considerazione e delle valutazioni espresse nel corso dell’istruttoria.

Un atto di ingiunzione non richiede tuttavia una particolare motivazione volta ad evidenziare le specifiche ragioni di pubblico interesse che impongono di dar corso all’ordine stesso, o a comparare tale interesse pubblico con il sacrificio imposto al privato, nei casi in cui la repressione della condotta del privato costituisca un preciso obbligo dell’Amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo: il che nella specie palesemente ricorre a fronte di un’occupazione abusiva di un alloggio ERP (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III 18.1.2011 n. 270). Il motivo va pertanto respinto.

3) Lesione dell’aspettativa legittima alla regolarizzazione.

Anche tale ultimo motivo non merita accoglimento. Il ricorrente non indica infatti quali sono gli elementi che darebbero titolo alla predetta regolarizzazione, che comunque difetterebbe del presupposto temporale dell’occupazione antecedente ai sei mesi dall’entrata in vigore della L.r. n. 28/90 (ex art. 43).

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per liquidare tra le parti le spese di giudizio alla luce della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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