Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-11-2011, n. 22685 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dr. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

rilevato che con decreto direttoriale del 4/5/2001 il Ministero della Salute ha bandito un corso-concorso di qualificazione per l’accesso all’area C, posizione CI, del personale interno appartenente all’area B;

che C.M., D.G. e F.M. sono stati ammessi alla selezione teorico-pratica, superando il successivo esame finale;

che a seguito, però, di altro decreto direttoriale del 19/11/2002, emanato dal Ministero per adeguarsi ai principi stabiliti da Corte cost. n. 194 del 2002, i predetti dipendenti sono stati inquadrati nella posizione immediatamente superiore alla propria e, cioè, in quella B3 anzichè nella C1 prevista dal bando;

che i medesimi si sono perciò rivolti al giudice del lavoro del Tribunale di Roma per sentir dichiarare l’illegittimità dell’operato del Ministero della Salute; che quest’ultimo si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell’AGO e, nel merito, l’infondatezza della pretesa di controparte;

che il giudice adito ha ritenuto la propria giurisdizione, rigettando nel merito la domanda attrice;

che il C., il D. ed il F. si sono allora gravati alla Corte di appello;

che anche il Ministero ha impugnato in via incidentale condizionata sul capo relativo alla giurisdizione; che la Corte di appello ha innanzitutto ribadito la riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute alla cognizione dell’AGO e passando, poi, all’esame del gravame principale ha riformato la pronuncia di prime cure, condannando l’Amministrazione ad inquadrare i dipendenti nella categoria C1 ed a rimborsare loro le spese del doppio grado di giudizio;

che il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto declinare la giurisdizione in quanto si era trattato di un concorso per il passaggio ad un’area superiore che, pertanto, qualificava la posizione degli aspiranti in termini di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo; che a questo proposito, giova preliminarmente ricordare che pronunciando in altra causa promossa sempre da un dipendente del Ministero della Salute che dopo aver partecipato al corso-concorso per l’accesso alla categoria C1 era stato, invece, inquadrato nella posizione B3, queste Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo perchè, a ben vedere, non vi era mai stata l’approvazione della graduatoria per il passaggio all’area superiore nè si era, pertanto, mai perfezionato alcun diritto del candidato in tal senso, in quanto l’originario concorso era stato revocato in autotutela ed il piazzameno degli impiegati che vi avevano partecipato era stato confermato ai soli fini del loro inquadramento in una posizione diversa da quella inizialmente prevista (C. Cass n. 4648 del 2010);

che non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dalla predetta decisione, che il Collegio condivide e fa propria, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti davanti al TAR competente del territorio, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità e di quelli di merito.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al TAR competente per territorio, che provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità e di quelli di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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