Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 21-06-2011, n. 24910

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Avellino dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.G. in ordine al reato di cui all’art. 594 cod. pen., commesso il (OMISSIS) in danno di P.C., in quanto estinto per tacita remissione di querela, ritenuta nella mancata comparizione della parte offesa nonostante la notifica alla stessa dell’avviso che l’assenza sarebbe stata considerata per l’appunto quale remissione tacita.

Il ricorrente deduce violazione di legge sul punto, osservando che la remissione tacita della querela presuppone un comportamento extraprocessuale incompatibile con l’istanza punitiva e non può ravvisata nella mancata comparizione in giudizio del querelante pur se qualificata come tale in una sollecitazione a comparire.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Sul punto non può che richiamarsi il principio affermato da questa Corte (Sez. U, n. 46088 del 30.10.2008, imp. Viele, Rv. 241357) in ordine all’irrilevanza della mancata comparizione del querelante, pur laddove la stessa sia preceduta dalla notificazione di un avviso che la qualifichi come tacita rimessione della querela, ai fini della configurabilità di siffatta causa estintiva del reato. La circostanza invero, in quanto comportamento omissivo di natura endoprocessuale della patte, non costituisce quello che l’art. 152 c.p.p., comma 2 definisce espressamente come un fatto, e quindi come la manifestazione di un’attività esterna al processo, incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione del querelato; nè tale deficienza naturalistica del comportamento in esame, rispetto alle condizioni poste dalla legge, può essere superata da una qualificazione in sede giudiziaria, non rispondente ad alcuna norma che assimili la mancata comparizione alla remissione tacita della querela.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Giudice di Pace di Avellino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Avellino.

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