Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 21-06-2011, n. 24908

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il PG. Presso la Corte d’Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Avellino, con la quale è stato dichiarato n.d.p. nei confronti di C.A. in ordine ai reati di ingiuria e lesioni, per remissione tacita di querela, a seguito della mancata comparizione della p.o. all’udienza dibattimentale.

L’ufficio ricorrente lamenta violazione di legge.

Il ricorso è fondato.

Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal p.m. D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2 (S.U. 30.10.08, n. 46088, Viele).

La sola eccezione, prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, concerne l’ipotesi, che qui non ricorre, in cui il procedimento sia stato attivato con ricorso immediato dalla p.o..

La sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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