T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1611

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia economica e popolare in epigrafe indicato, poiché nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati presso l’appartamento (in data 26.1.2000 e 19.2.2001), sono state trovate persone differenti dall’assegnatario, per le quali non è mai stata inoltrata richiesta di ospitalità.

Onde giustificare la predetta situazione, sia nel corso del procedimento amministrativo che in sede giurisdizionale, il ricorrente ha affermato di doversi recare "una volta l’anno" in Egitto per poter trascorrere un periodo di ferie con la propria famiglia, ivi trattenendosi per circa due mesi, e che in tali occasioni domanda ad alcune persone di trasferirsi nel proprio appartamento, con lo scopo di custodirlo e di scongiurare il pericolo di occupazioni.

Il provvedimento impugnato avrebbe pertanto erroneamente supposto la cessione dell’alloggio a terzi; inoltre, solo nel caso di ospitalità che si protragga per un periodo di oltre sei mesi sarebbe necessaria la segnalazione all’Ente gestore.

Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

E’ incontestato tra le parti che nei sopralluoghi del 26.1.2000 e del 19.2.2001 nell’alloggio erano presenti persone diverse dal titolare dell’assegnazione e che nel corso di numerosi altri accessi effettuati dal Comune di Milano non è stata invece rinvenuta alcuna persona (v. ad esempio il 13.12.2000, 24 e il 25 gennaio 2001).

Nel corso del sopralluogo in data 26.1.2000 l’occupante presente dichiarava peraltro che il ricorrente tornava ogni due mesi per riscuotere le somme pattuite per il godimento dell’immobile e in quello del 19.2.2001 erano presenti ben tre persone diverse dal titolare.

Alla luce di quanto precede il provvedimento impugnato, in quanto fondato sulle predette circostanze di fatto, risulta legittimo.

Può pertanto prescindersi dalla richiesta avanzata dal ricorrente di provare per testi che si reca in Egitto una volta l’anno e che ospita amici.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio alla luce della particolarità della vicenda..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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