Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 21-06-2011, n. 24825 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza 9 aprile 2010, ha ritenuto C. S. responsabile del reato previsto della L. n. 401 del 1989, art. 6 bis e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto che l’imputato non avesse partecipato materialmente ad un raduno sedizioso ed alla manifestazione verso le forze dell’ordine, che si erano sviluppate in occasione di un evento sportivo, ma avesse concorso nella azione criminosa quale istigatore della stessa.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:

– che nè il Tribunale nè la Corte di Appello ha dato ingresso ad una prova decisiva richiesta dall’imputato, cioè, la visione della documentazione fotografica e video della manifestazione che poteva smentire quanto dichiarato dai testi;

– che la semplice presenza dell’imputato sul teatro dei fatti non era idonea a rafforzare il comportamento degli autori materiali del reato e non è dato comprendere quali sia il contributo causale apportato dal C. alla realizzazione dell’evento;

– che non è congrua la motivazione sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come in effetti la Corte territoriale non abbia risposto al motivo di appello inerente alla rinnovazione del dibattimento, ma dal testo dello impugnato provvedimento ha dato atto di essere in grado di decidere allo stato degli atti senza necessità di un supplemento istruttorio;

una motivazione esplicita, sullo esercizio del potere discrezionale in materia, è richiesta solo quando la Corte, superando la presunzione di completezza delle prove acquisite nel primo grado, dia ingresso alla rinnovazione del dibattimento (ex plurimis: Sez. 3 sentenza 24294/2010).

Per quanto concerne la materiale ricostruzione storica dell’episodio per cui è processo, va rilevato come i Giudici di merito (con motivato accertamento fattuale che non può essere messo in discussione in questa sede) hanno concluso come segue. L’imputato ha preso parte ad un raduno, organizzato da facinosori in occasione di una partita calcistica, con manifestazioni di aperta ribellione e di scontro fisico nei confronti delle Forze dell’ordine; il C. non ha preso fisicamente parte alla azione, ma ha istigato verbalmente il gruppo alla violenza con un comportamento idoneo a creare quel clima di solidarietà che ha fomentato i propositi criminosi degli agenti materiali ed ha reso difficoltoso il compito della Polizia di ripristinare l’ordine.

Di conseguenza, non trattavasi di una inerte ed occasionale presenza dell’imputato sul luogo degli scontri o di mera connivenza oppure di impossibilità del C. di impedire gli eventi come sostenuto nei motivi di ricorso; pur in assenza di un preventivo accordo (non necessario per il perfezionamento della fattispecie concorsuale),la condotta attiva di istigazione ha rafforzato la volontà degli autori materiali, accrescendone il senso di sicurezza, ed ha apportato un contributo causale che ha fomentato la violenza del gruppo. Pertanto, non merita censure la conclusione dei Giudici di merito sulla partecipazione, a livello morale, dell’imputato, che ha concretamente rinsaldato l’altrui proposito criminoso, alla commissione del reato.

Relativamente alla residua censura, si osserva che Corte ha, con motivazione congrua e corretta (e, pertanto, insindacabile in questa sede), giustificato l’esercizio del suo potere discrezionale sul cd. giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la aggravante evidenziano come le prime non potessero prevalere a causa del precedente specifico dell’imputato; il ricorrente lamenta un difetto di motivazione senza indicare quali elementi a suo favore, che avrebbero potuto modificare la conclusione sul tema, non sono stati esaminati dalla Corte territoriale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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