T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1609

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il presente ricorso V.V. S.r.l. ha dedotto che il Comune di Como non ha dato adempimento alla sentenza di questa Sezione n. 1933/2010, sebbene la sentenza sia esecutiva, non avendo il Consiglio di Stato accolto la domanda di sospensione proposta unitamente all’appello;

che con la sentenza n. 1933/2010 il TAR ha annullato l’aggiudicazione disposta in favore di G.P.E. Guardie Private Europee S.r.l., ha dichiarato l’inefficacia del contratto di appalto ed ha accertato il diritto della ricorrente al subentro, accogliendo, altresì, la domanda di risarcimento danni per equivalente limitatamente alla parte del servizio già espletata;

che con il presente ricorso V.V. ha lamentato la completa inerzia del Comune, che non solo ha consentito alla controinteressata di continuare a gestire il servizio, sebbene il contratto fosse stato dichiarato inefficace e fosse stato riconosciuto il diritto al subentro della ricorrente, ma non ha neppure dato esecuzione alla condanna al risarcimento dei danni per equivalente;

che l’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, non ha contestato tale inadempimento;

che la ricorrente ha formulato altresì domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza;

che, con ordinanza n. 788 del 25 marzo 2011 il Collegio, accertata la mancata esecuzione della sentenza di questo TAR n. 1933/2010, ha ordinato al Comune di Como di dare esecuzione alla suddetta sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, ha fissato la somma di Euro 300,00 che il Comune di Como avrebbe dovuto pagare alla Vigilanza Vendetta 2 S.r.l. per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza, riservando all’esito ogni altra decisione sulla domanda risarcitoria e sulle spese, nonché sull’eventuale nomina di un Commissario ad acta;

che, nelle more la stazione appaltante ha sottoscritto il contratto con la ricorrente in data 23 marzo 2011;

che ne consegue l’inefficacia della predetta ordinanza sia nella parte in cui aveva assegnato il termine per la sottoscrizione del contratto, sia in quella in cui aveva ordinato il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, disponendo essa soltanto per il ritardo futuro;

che, con memoria conclusiva, il Comune di Como ha contestato che possa essergli addebitato un colpevole ritardo risarcibile, atteso che il tempo intercorso è stato necessario per ultimare le trattative fra tutte le parti, anche in considerazione del fatto che il contratto sottoscritto con la ricorrente è di durata biennale come originariamente previsto;

Considerato:

che l’intervenuta sottoscrizione del contratto per la durata biennale, come originariamente previsto e il conseguente subentro nel servizio esauriscono gli effetti dispositivi della sentenza n. 1933/2010 sia nella parte in cui ha ordinato di attribuire l’aggiudicazione alla ricorrente, sia nella parte in cui ha condannato la stazione appaltante al risarcimento per equivalente per il periodo gestionale intercorrente fra l’affidamento del servizio alla controinteressata e la data di effettiva assunzione dello stesso da parte della ricorrente, avendo fatta salva l’ipotesi di un nuovo affidamento di durata biennale come originariamente previsto, ipotesi, nel caso di specie, verificatasi;

che, dunque, non vi sono i presupposti per l’accoglimento dell’ulteriore domanda risarcitoria del danno asseritamente derivante dall’illegittima interruzione del servizio, in quanto, in disparte la genericità della richiesta, manca agli atti qualunque prova sia dell’an che del quantum;

Ritenuto:

che, pertanto, deve essere data esecuzione alla sentenza solo per il capo, ancora non ottemperato, in cui ha condannato il Comune di Como al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (in solido con G.P.E. Guardie Private Europee S.r.l.), oltre al rimborso del contributo unificato;

che il Comune di Como va, altresì, condannato alle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché agli oneri previdenziali e fiscali come per legge e rimborso del contributo unificato, mentre può disporsene la compensazione con la controinteressata non costituita.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, accoglie in parte il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese a carico della sola Amministrazione come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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