T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1608

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’impugnato protocollo d’intesa è stato sottoscritto in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 4653 del 23 luglio 2009, resa su ricorso dello stesso prof. Meriggi, inteso ad ottenere l’ordine, nei confronti dell’Università di Pavia, di sottoscrivere il protocollo di intesa approvato dalla Regione;

che nella citata sentenza il Consiglio di Stato ha, fra l’altro, così provveduto: "Ritenuto che non può infine essere accolta la richiesta di accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa dell’appellante, considerato che tale possibilità costituisce una facoltà per il giudice amministrativo nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa, che qui non ricorre tenuto conto che ciò che è vincolato è l’obbligo di provvedere, e non il contenuto del provvedimento da adottare (nel caso di specie, il contenuto del protocollo di intesa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso in appello deve essere accolto in parte con la conseguente integrazione dell’ordine all’Università di Pavia di provvedere anche in relazione allo schema di protocollo di intesa approvato e trasmesso dalla Regione Lombardia";

che, in considerazione della statuizione contenuta nella sentenza – per la quale l’ordine all’Università di Pavia di provvedere anche in relazione allo schema di protocollo di intesa, riguarda non un protocollo eventualmente da adottare e definire nei contenuti, bensì proprio quello approvato e trasmesso dalla Regione Lombardia – l’atto impugnato con il ricorso in epigrafe si profila atto totalmente vincolato anche nel contenuto, il quale, pertanto, supera indenne la cosiddetta prova di resistenza di cui all’art. 21octies, comma 2 della L. 241/90;

che, in ogni caso, il protocollo d’intesa è stato sottoscritto a distanza di oltre un anno dalla sua approvazione, quando il suo contenuto doveva ritenersi già superato per effetto dell’entrata in vigore della L.r. 6 agosto 2009, n. 15, recante la Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca;

Ritenuto:

che, per tutto quanto precede, il ricorso è inammissibile;

che le spese del giudizio possono compensarsi fra tutte le parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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