Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22837 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Pronunciando in sede di rinvio dopo la cassazione (n. 24390/2007) di un primo decreto di rigetto della domanda, con il decreto impugnato la Corte d’appello – adita da parte ricorrente allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 23.5.97, definito con sentenza del 16.3.2001 e in sede di gravame con sentenza del 29.9.2003 – fissata la ragionevole durata del giudizio di primo grado in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per mesi 9, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 400,00, oltre interessi legali, compensando le spese.

Per la cassazione di questo decreto parte attrice ha proposto ricorso, affidato a 7 motivi.

L’Amministrazione intimata ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00;

b) ha erroneamente valutato la posta in gioco;

c) ha erroneamente compensato parzialmente le spese del giudizio;

3.- Osserva la Corte che tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perchè la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c., in casi analoghi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Quanto alle spese processuali, l’enorme divario tra la somma richiesta (5.250,00 Euro) e quella liquidata appare idoneo motivo di compensazione implicitamente tenuto presente dalla corte di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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