Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22836 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da parte ricorrente al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo promosso il 23.2.1999 dinanzi al TAR Campania e definito con sentenza del 6.3.2008 – con il decreto impugnato ha rigettato la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze evidenziando che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo costituiva circostanza di "chiaro valore sintomatico" dell’assenza di plausibili attese e, quindi, dello stato di disagio conseguente alla pendenza del processo.

Contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a 6 motivi con i quali denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, lamentando che il danno sia stato escluso per la mera mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Il ricorso è fondato perchè in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. La previsione di strumenti sollecitatori, infatti, non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio (sez. un., n. 28507/2005).

Nella concreta fattispecie il processo presupposto è iniziato nel 1999 ed è stato definito con sentenza del 2008.

Alla luce dei criteri CEDU il ritardo va quantificato in sei anni.

In applicazione del principio sancito da Sez. U, Sentenza n. 1338 del 26/01/2004, non risultando dedotte in atti circostanze tali da far escludere positivamente che il danno non patrimoniale sia stato subito dalla parte ricorrente, la Corte, cassato il decreto impugnato, può procedere alla decisione della causa nel merito liquidando la somma di Euro 5.250,00 quale indennizzo, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU e da questa Corte (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 625,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Spese distratte in favore del difensore antistatario.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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