Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 21-06-2011, n. 24821 Reati elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 23/04/010, in riforma della sentenza del Tribunale di Cefalù, in data 22/01/09 – appellata dal PM, nei confronti, fra gli altri, di C.G., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 96 (come contestato in atti) ed assolto perchè il fatto non sussiste – dichiarava C.G. colpevole del predetto reato, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 20,00 di multa, pena sospesa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che non era stata data comunicazione al C. dell’Appello proposto dal PG, con conseguente violazione dell’art. 584 c.p.p.;

2. che erano inutilizzabili le dichiarazioni rese dai coindagati, C.G. e M.G., in sede di indagini preliminari perchè in violazione dell’art. 63 c.p.p., comma 2;

3. che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare la Corte Territoriale, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che C.G., quale candidato alle elezioni amministrative del Comune di Cefalù nella lista civica "Cefalù Casa per Casa" (elezione svoltasi il 13 ed il 14 Maggio 2007) – nelle condizioni di tempo come individuate in atti – per ottenere il favore elettorale di Ca.Gi., aveva erogato allo stesso la somma di Euro 50,00 (somma apparentemente motivata per l’acquisto di cibo e bevande per una cena elettoralè cena in realtà mai effettuata).

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 96, come contestati in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate.

In primo luogo vanno disattese le eccezioni processuali.

Quanto all’appello del PG – che si asserisce non notificato alla difesa del ricorrente – si osserva in via preliminare che detto Appello non risulta allegato nel fascicolo di ufficio (nè risulta allegata una copia dell’appello del PG al ricorso de quo).

In ordine a tale asserita impugnazione, comunque – come si evince dall’esame del verbale dell’udienza di discussione del giudizio di 2^ grado del 23/04/010 – si rileva che la difesa di C.G. non ha sollevato eccezione alcuna, nè ha chiesto termine per dedurre memorie o presentare appello incidentale, con conseguente esclusione di qualsiasi violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Quanto alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza la presenza del difensore il 09/12/07 ai CC di Cefalù da Ca.Gi. e M.G. (ossia due soggetti che poi avevano assunto la veste di coindagati/coimputati) si osserva che le predette persone – come già congruamente motivato dalla Corte Territoriale – all’epoca delle sommarie informazioni, riferite dagli stessi, non avevano ancora assunto la veste di indagati.

Le loro dichiarazioni, pertanto, erano pienamente utilizzabili nei confronti dei terzi, e quindi anche nei confronti di C.G..

Va, peraltro, evidenziato al riguardo che l’affermazione della penale responsabilità del C., non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese da Ca.Gi. e M.G., ma anche su altri riscontri obiettivi, tra cui le dichiarazioni rese dal C. medesimo; affermazioni che erano pienamente utilizzabili perchè fornite alla presenza del proprio difensore.

Quanto alle residue censure attinenti alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato si rileva che sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dalla Corte Territoriale.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.G., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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