Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 21-06-2011, n. 24820 Reati contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni Rischio professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con sentenza emessa il 12/03/010, dichiarava P.G., colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e lett. c), art. 89, comma 1, e lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda.

L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, – deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare il ricorrente esponeva nella sostanza che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perchè il P. aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro, sia perchè il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza, era stato già predisposto dalla Compagnia Tessile Italiana (CIT), società che era stata assorbita dalla PM Fashion sas (di cui il P. era l’attuale rappresentante legale); ditta, quest’ultima, che svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la propria attività nella medesima sede della Compagnia Italiana Tessile (CIT). Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Chieti/Ortona ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, aveva accertato che P.G., quale rappresentante legale della PM Fashion sas – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva omesso di predisporre il documento di elaborazione dei rischi, ivi compresa la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, come prescritto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29, norma già prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) e c)); con conseguente sussistenza del relativo reato di cui al D.Lgs. n. 51 del 2008, art. 55, (già previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, comma 1, come vigente all’epoca dei fatti (OMISSIS)).

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutato esaustivamente dal Tribunale.

Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato dal giudice del merito.

Sono comunque errate in diritto, poichè il fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato redatto dalla Compagnia Italiana tessile (CIT) – ossia la precedente società assorbita, poi, dalla PM Fashion sas – non esentava affatto la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29).

Trattasi di obbligo precipuo a carico del datore di lavoro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel lavoro) che deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa sussistenti nell’azienda, anche al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 15 lett. f).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.G., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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