Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 21-06-2011, n. 24819 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 7 gennaio 2010, ha assolto N.L. dal reato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, (false dichiarazioni sul reddito nella istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato) con la formula "perchè il fatto non sussiste". A sostegno della conclusione, i Giudici hanno evidenziato come, ai fini della determinazione del reddito imponibile, non andasse inclusa la somma percepita per risarcimento dei danni che ha funzione reintegrativa, soggetta a tassazione separate, e da non indicare nella dichiarazione dei redditi.

Questa conclusione è censurata dal Procuratore Generale nel suo ricorso in Cassazione con il quale rileva che, allo scopo che interessa, necessita avere come riferimento non il reddito dichiarato ai fini fiscali, ma a tutte le risorse percepite di qualsiasi natura.

L’imputato, nell’anno di riferimento, ha ricevuto Euro 19.096, sia pure con funzione reintegrativa, che gli avrebbe permesso di fare fronte alle spese legali.

L’imputato ha fatto pervenire una memoria.

Le censure del Ricorrente non sono meritevoli di accoglimento anche se i principi di diritto enucleati nell’atto di impugnazione sono esatti ed in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte.

La ratio dell’art. 95 citato consiste nello evitare che siano ammessi al patrocinio a carico dello Stato soggetti che non ne hanno il diritto per carenza dei presupposti di legge.

Il Legislatore,per stabilire se una persona sia nelle condizioni, o meno,per usufruire del beneficio, ha riguardo, a sensi del disposto del D.P.R. n. 115 del 1992, art. 76, a tutti gli introiti dalla stessa effettivamente percepiti in un determinato periodo; sono compresi anche i redditi non reputati tali ai fini fiscali o derivanti da attività illecita o non assoggettati ad imposta sia perchè non rientranti nella base imponibile sia perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione (Corte Cost. sentenza 144/1992; ex plurimis Cass. Sez. 4 sentenza 41271/2007).

Di conseguenza, è configurabile l’elemento materiale del reato per la condotta omissiva dell’imputato che non ha dichiarato un reddito percepito nel periodo di imposta ed assoggettato a tassazione separata; il problema che il caso pone concerne l’elemento psicologico. Sul punto, la Corte di Appello, (anche se è pervenuta ad una declaratoria di assoluzione con la formula "perchè il fatto non sussiste") ha introdotto un dubbio, derivante dal una segnalazione della Agenzia delle Entrate, sulla interpretazione della normativa per cui è processo; il testo legislativo può avere indotto l’imputato a ritenere lecita la dichiarazione sul suo reddito imponibile con conseguente carenza di dolo.

Questa tematica, che meritava un approfondimento, non è stata introdotta nei motivi a sostegno del ricorso e, pertanto, non può essere oggetto di una ulteriore valutazione.

Per questo motivo, la Corte reputa inutile un annullamento della decisione perchè è precluso ai Giudici del rinvio l’accertamento sul dolo che è indispensabile per la globale ponderazione della fattispecie.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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