T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-06-2011, n. 1626

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente, titolare di una autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti, collocato su un’area comunale, in Via De Gasperi, ha impugnato con il presente ricorso il provvedimento con cui il Direttore del Settore Mobilità e Trasporti – Ufficio Carburanti, del Comune di Milano, ha revocato dal 15.5.2008, la suddetta autorizzazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e la società controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Medio tempore la società ricorrente ha individuato un’altra area comunale per la ricollocazione dell’impianto.

Pertanto con atto del 25.5.2010, regolarmente notificato alle parti processuali, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, con adesione delle altre parti.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il Collegio, prende atto della rinuncia e compensa le spese di giudizio, su accordo delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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