Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 21-06-2011, n. 24816 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 18/03/010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di A.A. e A. R. – imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (come contestato in atti) – la pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, quanto ad A.R.; quella di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, quanto ad A. A..

Il PG della Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il PG esponeva:

1. che erano state concesse ad A.R. le attenuanti generiche senza idonea motivazione, posto che la incensuratezza dell’imputato – a seguito delle modifiche normative dell’art. 62 bis c.p., introdotte dal D.L. n. 92 del 2008 – non era circostanza di per sè sola idonea a legittimare la concessione delle attenuanti generiche;

2. che – quanto alla posizione di A.A. non era stato effettuato il giudizio di comparazione tra la contestata recidiva e l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

3. che, essendo stata applicata per entrambi gli imputati una pena detentiva superiore ad anni due, gli stessi andavano condannati al pagamento delle spese processuali. A.A., a sua volta, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p..

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/05/011, ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per A. A. per mancato giudizio di comparazione; per A.R. annullamento senza rinvio in punto spese, inammissibile il ricorso di A.A..

Motivi della decisione

Il ricorso del PG è parzialmente fondato.

Il ricorso di A.A. è manifestamente infondato.

Quanto al ricorso del PG si osserva:

1. che le attenuanti generiche in favore di A.R. sono state concesse, oltre che per la incensuratezza, anche per la sua giovane età ed il positivo comportamento processuale;

2. che il giudizio di comparazione tra l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la contestata recidiva in ordine alla posizione di A.A. è stato effettuato dal Tribunale in concreto, anche se in modo implicito, mediante la prevalenza della citata attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva;

3. che l’omessa condanna al pagamento delle spese processuali è illegittima, essendo stata applicata una pena detentiva, per entrambi gli imputati, superiore ad anni due; con conseguente violazione della norma di cui all’art. 445 c.p., comma 1.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Brescia, in data 18/03/01 limitatamente alla omessa condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali; condanna che va disposta direttamente da questa Corte, trattandosi di statuizione dovuta.

In riferimento al ricorso di A.A., si rileva che è generico e comunque manifestamente infondato.

Il Tribunale, invero – tenuto conto della peculiare natura processuale della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione, ivi compresa la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. e la congruità della pena, come applicata in atti.

Stante la inammissibilità del ricorso di A.A., lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna alle spese processuali degli imputati singolarmente, condanna che dispone; rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale; dichiara inammissibile il ricorso di A.A. che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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