Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 21-06-2011, n. 24815 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, con sentenza emessa il 22/01/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 03/10/03 – appellata da S.G. e D.G.A. M., imputati, fra l’altro, dei reati di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 20, 9, 14, 17 e 18; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (già D.Lgs. n. 490 del 1990, art. 163) e condannati alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 13.000,00 di ammenda – dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ex L. n. 64 del 1974 perchè estinto per sanatoria ex D.L. n. 269 del 2003; rideterminava la pena, per il residuo reato D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181 in mesi uno di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda.

Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti esponevano che – trattandosi di opere abusive realizzate in zona paesaggistica con conseguente esclusione del condono edilizio ex D.L. n. 269 del 2003 – non si applicava la sospensione del decorso della prescrizione, per cui il residuo reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 era prescritto.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/05/011, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per prescrizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Premesso che il ricorso è circoscritto alla sola eccezione della prescrizione, si osserva che nella fattispecie ricorreva la connessione di cui all’art. 12 c.p.p., lett. b), tra le contravvenzioni, di cui alla L. n. 64 del 1974 come contestate al capo b) della rubrica ed il residuo reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181come contestato al capo c) della rubrica, perchè tutti commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso. Stante la predetta connessione, consegue che la sospensione del processo ai fini della definizione del procedimento amministrativo attinente alla richiesta di sanatoria ex L. n. 269 del 2003 (in relazione alle contravvenzioni di cui alla L. n. 64 del 1974) si estendeva al reato connesso D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181 con sospensione, anche per tale ultimo reato, del decorso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159 c.p., comma 1.

Al riguardo, va evidenziato altresì che la difesa dei ricorrenti – all’atto dei vari rinvii del processo ai fini della concessione della sanatoria ex D.L. n. 269 del 2003 – non ha mai chiesto la separazione del procedimento quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da S.G. e D.G.A.M., con condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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