T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile di Busto Arsizio che ha riconosciuto il suo demansionamento ed il diritto alla reintegrazione nelle mansioni ed ha chiesto il riconoscimento della nullità del provvedimento adottato dal Comune in presunta attuazione della sentenza.

L’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio che non è stato rispettato l’art. 114 comma 2 del Codice del Processo amministrativo, in quanto al ricorso non è stata allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

La causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Dagli atti risulta che la sentenza del giudice ordinario è stata pubblicata in data 08.04.2010 e, previa apposizione di formula esecutiva, è stata notificata al Comune di Gallarate in data 24.04.2010, mentre non è stata notificata, con la prova del passaggio in giudicato, assieme al ricorso.

Dal tenore dell’art. 114 comma 2 deve desumersi che tale formalità sia richiesta a pena di inammissibilità del ricorso in quanto integra l’atto introduttivo del giudizio e ne costituisce elemento essenziale ed indefettibile.

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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