Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 21-06-2011, n. 24813

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, con sentenza emessa il 07/10/09, dichiarava P.S., colpevole del reato di cui all’art. 674 c.p. e lo condannava alla pena di Euro 92,00 di ammenda; nonchè al risarcimento dei danni a favore di M. M., costituitosi parte civile; danni che si liquidavano in complessivi Euro 5.000,00.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 674 c.p., trattandosi di attività commerciale legittimamente autorizzata che si svolgeva nei limiti della normale tollerabilità;

2. che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla prova della sussistenza di fumi provenienti dalla canna fumaria idonei ad arrecare molestia ad un elevato numero di persone (in particolare i condomini dell’edificio ove era ubicato l’esercizio di pizzeria e birreria gestito dal ricorrente).

Tanto dedotto, la difesa del ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La parte civile M.M., a sua volta, presentava in data 23/11/010 memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Torino/Chivasso ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che P.S., quale gestore del locale "(OMISSIS)", ubicato in (OMISSIS) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva provocato emissioni di odori (specificamente odori e fumi derivanti da cotture di carni nel predetto locale), tali da superare i limiti della normale tollerabilità, ex art. 844 c.c.; odori idonei a recare molestia ai condomini occupanti gli appartamenti siti in prossimità dell’esercizio commerciale "(OMISSIS)".

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 674 c.p.p..

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutato esaustivamente dal Tribunale.

Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

(Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Ad abundantiam, va ribadito che, in tema di getti pericolosi, l’evento di molestia – provocata dalle emissioni di fumi e odori (come nella fattispecie in esame) gas o vapori – non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento dei limiti della normale tollerabilità, ex art. 844 c.c. (come accertato nel caso in esame), la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice (Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 35489 del 25/09/07, rv 237382; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 477 del 19/01/94, rv 196111; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 3162 del 25702/89, rv 180653).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.S., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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