T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente impugna la comunicazione del provvedimento del Preside di esito negativo dell’istanza di riesame della delibera del Consiglio di Facoltà di riconoscimento degli esami di carriera pregressa.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Difetto di motivazione ed eccesso di potere in quanto la deliberazione del Consiglio di facoltà non contiene alcuna motivazione relativa al mancato riconoscimento di alcuni corsi richiesto dal ricorrente.

II) Difetto di motivazione ed eccesso di potere nel decreto rettorale di reiezione dell’istanza di riesame.

III) Violazione di legge ed eccesso di potere nella parte in cui afferma che non sarebbe possibile l’iscrizione al secondo anno di corso.

IV) Violazione ed eccesso di potere nella parte in cui non riconosce i corsi di bioetica e tirocinio informatico.

V) Violazione dell’art. 10 bis L. 241/90.

La difesa erariale chiede la reiezione del ricorso e l’inammissibilità per tardività.

2. In primo luogo occorre respingere l’eccezione di tardività in quanto il provvedimento del Consiglio di Facoltà non contiene alcuna reiezione delle richieste non accolte, né contiene alcuna motivazione in merito alle medesime. L’unico provvedimento che contiene un espresso diniego è il decreto del Preside che si è pronunciato sull’istanza di riesame e quindi questo è lunico attto impugnabile, con la conseguenza che i termini di ricorso decorrono da tale atto.

Ne consegue che il ricorso è tempestivo e l’impugnazione del provvedimento del Consiglio di Facoltà è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere in quanto atto diretto contro atto a contenuto favorevole al ricorrente.

Venendo al merito del ricorso occorre evidenziare che le questioni di fatto e di diritto sollevate in merito alla supposta spettanza dei corsi frequentati presso l’Università San Raffaele comportano una valutazione complessa che non può essere effettuata in sede cautelare.

Poiché, però, sussistono legittime esigenze del ricorrente di ottenere una decisione in termini ridotti al fine di avere certezza in merito agli esami da affrontare nel primo anno di corso, il Collegio ritiene opportuno valorizzare i vizi procedimentali, al fine di permettere al medesimo di ottenere un nuovo procedimento di valutazione nel quale possa far valere in modo completo le proprie ragioni.

Il ricorso è infatti fondato con riferimento alla violazione del preavviso di rigetto.

Dagli atti risulta che nel procedimento che è sfociato nel decreto del Preside di rigetto, non è stato possibile al ricorrente di contraddire alle motivazioni di rigetto prima della decisione, in quanto non è stato informato della proposta di provvedimento negativo.

In merito, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dello Stato, non è possibile ritenere sanato il vizio mediante l’applicazione dell’art. 21 octies L. 241/90.

In merito una parte della giurisprudenza (T. A. R. Piemonte Torino, sez. I, 26 ottobre 2005, n. 3296; TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 dicembre 2008 n. 4083; Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2009 n. 552; TAR Lombardia, Milano, I, 12/03/2010 n. 607), alla quale il Collegio intende aderire, ha affermato che "nel caso di violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990, per mancata comunicazione ai richiedenti da parte del responsabile del procedimento – prima della formale adozione di un provvedimento negativo – dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, non trova applicazione la sanatoria di cui all’art. 21 octies, prima parte, della stessa legge, ove si tratti di un atto discrezionale; d’altra parte, è inapplicabile anche la seconda parte di detta disposizione, in quanto tale sanatoria riguarda la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, ma non anche la mancata comunicazione di cui al sopra citato art. 10 bis".

La norma mira, infatti, a garantire il contraddittorio procedimentale inteso nelle sue due sfaccettature della collaborazione e della garanzia, cioè nelle sue finalità di apporto utilitaristico per l’amministrazione nella fase istruttoria e decisoria del procedimento, volto, dunque, all’emanazione di un provvedimento maggiormente rispondente al pubblico interesse, e di difesa del singolo nei confronti dell’amministrazione.

Nel caso in questione, poichè alcune delle questioni relative al riconoscimento della frequenza dei corsi di studio e della propedeucità di alcuni corsi investono valutazione di discrezionalità tecnica, si ritiene che la ripetizione della valutazione nel pieno contraddittorio delle parti ricostituisca integra la posizione del ricorrente e valga a chiarire le posizioni delle parti con riferimento a tutte le richieste effettuate dallo studente.

Ne consegue che il decreto del Preside e la sua successiva comunicazione dirigenziale debbono essere annullati con il conseguente obbligo dell’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente entro 30 giorni dalla conoscenza della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la comunicazione prot. 5025 del 08.03.2011 dell’estratto del provvedimento finale di diniego trasmesso al sig. V.E. in data 12.03.2011 e la determinazione del Preside del 10.02.2011.

Dichiara inammissibile l’impugnazione della deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Condanna l’Università al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in via forfettaria in euro 1000,00 oltre IVA e CPA se dovuti. Dispone la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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