T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Prefettura di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda di emersione presentata dal ricorrente in quanto la datrice di lavoro Brusta Marina aveva già presentato tre domande di emersione.

Contro il suddetto atto il ricorrente, previa concessione della rimessione in termini per errore scusabile, solleva il seguente motivo di ricorso: il rapporto di lavoro sarebbe stato costituito ex lege per effetto del pagamento della tassa di euro 500,00 al momento della presentazione della domanda.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è infondato e quindi non è necessario esprimersi sulla rimessione in termini.

Infatti la L. 3 agosto 2009, n. 102 non ha voluto costituire ex lege nuovi rapporti di lavoro ma semplicemente permettere l’emersione di rapporti di lavoro in essere previa loro regolarizzazione con il pagamento forfettario di una somma di denaro. Ne consegue che non è sufficiente il pagamento per ritenere esistente il rapporto di lavoro. In particolare l’amministrazione, in mancanza di un’espressa indicazione da parte della datrice di lavoro, che aveva diritto all’emersione di un solo lavoratore, ha ritenuto legittimamente presentata solo la prima istanza, dichiarando inammissibili le successive.

Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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