Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 21-06-2011, n. 24950

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 20.11.2008 il Tribunale di Asti rigettava un’istanza di applicazione della continuazione fra i reati di cui a numerose sentenze di condanna emesse nei confronti di B. F..

Essendo stato proposto nell’interesse del B. ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, quest’ultima veniva annullata da questa Corte con sentenza in data 5.11.2009 con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Asti.

Quest’ultimo, con ordinanza in data 4.3.2010, in considerazione dell’essere divenuta nel frattempo irrevocabile il 23.4.2009 una sentenza di condanna emessa nei confronti del B. in data 13.11.2008 dal Tribunale di Lamezia Terme, disponeva trasmettersi gli atti per competenza al predetto Tribunale, che con il provvedimento oggi impugnato applicava la continuazione a parte dei reati in questione.

Il ricorrente deduce violazione di legge rilevando l’incompetenza del Tribunale di Lamezia Terme per essere divenuta irrevocabile in data 14.7.2010 un’ulteriore sentenza di condanna emessa nei confronti del B. dal Tribunale di Asti in data 7.7.2009.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni in diritto diverse da quelle addotte dal ricorrente.

Posto infatti che la menzionata sentenza di annullamento di questa Corte indicava quale giudice di rinvio il Tribunale di Asti, detta designazione, ai sensi dell’art. 627 c.p.p., comma 1, non poteva essere sindacata in sede di rinvio (Sez. 3, n. 11040 del 22.1.2003, imp. Piro, Rv. 227197; Sez. 5, n. 13754 del 6.11.2008, imp. Anrllo, Rv. 243592), non ricorrendo i casi eccezionali previsti dalla norma, attraverso il richiamo all’art. 25 cod. proc. pen., nella sussistenza di fatti nuovi produttivi di una diversa qualificazione giuridica implicante modifica della giurisdizione o competenza di un giudice superiore.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al competente Tribunale di Asti.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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