T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1653

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Prefettura di Pavia ha respinto l’istanza del ricorrente in quanto sussisterebbero ragioni ostative all’emersione che rientrano nell’art. 1ter c. 13 lettera c) L. 102/2009.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva il motivo di difetto di motivazione.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

A seguito degli accertamenti effettuati risulta che il lavoratore extracomunitario è stato condannato dal Tribunale di Nuoro per i reati di cui agli artt. 474, 648 e 651 c.p.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo l’art. 1 ter L. 109/2009 c.13" non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

Dagli accertamenti effettuati risulta che sussistono reati ostativi secondo la norma indicata. In merito occorre rilevare che la motivazione dell’atto risulta nel caso in questione sufficiente trattandosi di fatti ben a conoscenza del ricorrente, che egli avrebbe dovuto comunicare all’amministrazione in sede di presentazione della domanda. Ne consegue che nessuna lesione deriva al ricorrente dalla mancata specificazione delle condanne, trattandosi di fatti a sua conoscenza.

Deve quindi ritenersi inammissibile per carenza di interesse il vizio di carenza di motivazione e, di conseguenza, tutto il ricorso fondato esclusivamente su tale motivo.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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