T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1651

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per la presenza di una condanna emessa in data 19.03.2009 dal Tribunale di Milano.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Difetto di motivazione per mancata valutazione della pericolosità del ricorrente.

II) Erronea valutazione dei fatti in quanto il Tribunale avrebbe positivamente valutato il comportamento del ricorrente ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale.

III) Difetto di comunicazione di avvio del procedimento.

IV) Violazione della CEDU.

V) Violazione del D. Lgs. 5/2007 in quanto il ricorrente ha famiglia a carico ed ha esercitato il ricongiungimento familiare.

VI) Mancata traduzione dell’atto in lingua straniera conosciuta.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è fondato con riferimento al quinto motivo.

La Questura ha respinto l’istanza del ricorrente per la presunta ostatività automatica del reato da questi commesso.

In merito, però, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, dopo aver ribadito che "il cosiddetto automatismo espulsivo "altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa" (ordinanza n. 146 del 2002)", ha poi evidenziato che " con i decreti legislativi n. 3 e n. 5 dell’8 gennaio 2007 – rispettivamente, di attuazione delle direttive 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare – il legislatore ha dato rilievo, in via generale, a ragioni umanitarie e solidaristiche idonee a giustificare il superamento di cause ostative al rilascio o al rinnovo dei titoli autorizzativi dell’ingresso o della permanenza nel territorio nazionale da parte degli stranieri".

In particolare l’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/98, introdotto dal D. Lgs. 5/2007, prevede che "Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Poiché nessuna di queste valutazioni è stata effettuata dall’amministrazione, che si è limitata a motivare il diniego con la condanna per il reato in questione, il provvedimento dev’essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti. Dispone la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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