Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 21-06-2011, n. 24907

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata B.B., imputata dei reati di cui all’art. 594 cod. pen. contestati come commessi in (OMISSIS) rivolgendo a M.P. e Ba.Ro. le parole "pezzo di merda, stronza", veniva assolta per insussistenza del fatto dall’imputazione relativa alla M. e dichiarata non punibile per ritorsione ai sensi dell’art. 599 cod. pen. per l’imputazione relativa alla Ba..

Tali conclusioni erano fondate sulle dichiarazioni del teste T.P., per le quali in occasione dei fatti la B. e la Ba. si ingiuriavano reciprocamente e non vi erano sul luogo altre persone oltre ai figli minori della Ba., non risultandone provata la stessa presenza della M..

Il ricorrente deduce violazione di legge, contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova lamentando la mancata valutazione dell’attendibilità del teste T. rispetto alle dichiarazioni delle persone offese.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata giungeva invero alle conclusioni esposte in premessa limitandosi a registrare il contrasto fra le dichiarazioni delle parti offese e quelle del T., senza provvedere alla doverosa verifica sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle opposte versioni; verifica necessaria in generale laddove le prove siano costituite unicamente da dichiarazioni testimoniali (Sez. 1, n. 4153 del 24.2.11992, imp.Barbieri, Rv.190767), e tanto più nel caso di specie, in cui una delle testimoni a carico, ossia la M., non si costituiva parte civile e dichiarava di essersi trovata casualmente sul luogo.

La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Orvieto per un nuovo esame che tenga conto della necessità di provvedere alla valutazione comparata delle dichiarazioni testimoniali acquisite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Orvieto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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