T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente lamentava la mancata decisione sull’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da lui presentata.

Alla camera di consiglio del 24.5.2011 la Questura di Milano faceva presente che il ricorrente era stato invitato in ufficio per il foto segnalamento.

In occasione dell’odierna udienza il difensore del ricorrente faceva presente che questi aveva ottenuto il provvedimento richiesto.

Deve pertanto essere dichiarata pertanto la cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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