Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 21-06-2011, n. 24905

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.G. ricorre contro sentenza del Tribunale di Sulmona, che ha confermato la sua condanna ad Euro 200,00 di multa e risarcimento danni a D.M.M., P.C., per ingiuria rivoltagli: "delinquente, scemo, stupido, imbecille, sei un pericolo pubblico").

Il ricorso deduce: 1) – violazione di legge perchè il P.M. non aveva citato l’offeso, costituitosi P.C. e, come tale, doveva essere richiesto che fosse escusso ai sensi dell’art. 208 c.p.p.; 2) – vizio di motivazione perchè il Tribunale non ha preso conto di quanto dedotto con l’appello che la discussione è avvenuta e non solo con l’imputato, perchè l’offeso trascinava con un trattore per istrada dei tronchi d’albero, affermando di non essere munito di rimorchio, incorrendo in violazione del CdS; 3) – il reato è prescritto ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 5 (tre anni). Al ricorso segue memoria della Parte Civile.

2. Va premesso che il reato non è estinto per prescrizione, dovendosi applicare il termine ordinario. Difatti la previsione invocata non si rapporta, men che al caso, ad ipotesi in atto previste dalla legge (cfr. Cass. sez. 4^, n. 13966/08, CED rv. 239601 e Corte Costituzionale n. 2/08). E, computata nella specie, la sospensione di m. 11 e gg. 15 in primo grado per ragioni di parte, il reato si prescriverebbe il 23.4.12.

Il 2^ motivo è inammissibile ( art. 606 c.p.p., comma 3), per l’evidente ritenuta necessità di escutere l’offeso ritenuta dal Giudice di pace, come previsto e consentito dall’art. 507 c.p.p..

Il 3^ è, invece, all’evidenza fondato.

Il fatto, già alla luce dell’ultima espressione imputata, ha una mozione indicata dall’appellante. Andava dunque valutato compiutamente il contesto, per stabilire se si fosse in presenza di scriminante, quale il fatto ingiusto dell’offeso (v. art. 599 c.p.p., comma 2).

Ma la sentenza non risponde affatto alla questione.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sulmona.

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