T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1648

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il decreto di annullamento del permesso di soggiorno in precedenza a lei rilasciato poiché era stato accertato che il datore di lavoro era implicato in un’indagine relativa al favoreggiamento della permanenza in Italia di lavoratori extracomunitari clandestini in virtù del rilascio di documentazione attestante rapporti di lavoro ideologicamente falsa.

Il Tribunale accoglieva alla camera di consiglio del 23.09.2008 l’istanza cautelare in considerazione del fatto che la ricorrente aveva reperito una nuova attività lavorativa.

Nell’imminenza dell’udienza di discussione l’amministrazione faceva presente che alla ricorrente era stato concesso un permesso di soggiorno per motivi di famiglia essendo sorella di una cittadina italiana.

Vi è pertanto una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che lo rende improcedibile.

Le spese possono essere compensate in virtù dell’esito in rito del ricorso.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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