T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1647

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava la revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito del rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Il Tribunale accoglieva alla camera di consiglio del 7.10.2008 l’istanza cautelare in considerazione del fatto che pendeva ricorso giurisdizionale avverso la decisone amministrativa.

Nell’imminenza dell’udienza di discussione l’amministrazione faceva presente che al ricorrente era stato concesso un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria poiché la Corte di Appello di Milano gli aveva riconosciuto lo status di rifugiato politico.

Vi è pertanto una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che lo rende improcedibile.

Le spese possono essere compensate in virtù dell’esito in rito del ricorso.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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