Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 21-06-2011, n. 24773 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4.11.2010, la Corte d’appello di Potenza confermava la sentenza emessa dal GOT di Tribunale di Melfi, di condanna di D.G.M., per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 sul presupposto che egli aveva favorito la permanenza sul nostro territorio di R.B., collocato all’interno della propria azienda agricola di (OMISSIS) come pastore, ma a cui vennero offerte misere condizioni abitative e di vita, tanto che lo stesso fu trovato assiderato nella cabina di una betoniera, la sera del (OMISSIS), sempre in (OMISSIS).

Il Tribunale poneva a base dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato la dichiarazione del m.llo dei Carabinieri di (OMISSIS), – T.M. – quanto alle constatate condizioni di degrado in cui erano costretti a vivere i dipendenti del D.G., sottoposti al ricatto, proprio perchè irregolari e con necessità del permesso di soggiorno . La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, in particolare valorizzando le dichiarazioni rese in sede di precedente dibattimento da K.V. che, non essendo stato rintracciato per l’esame dibattimentale, veniva dichiarato irreperibile e veniva disposta la acquisizione delle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.. In proposito veniva evidenziata la non prevedibilità della scomparsa del teste, tanto più che lo stesso si era presentato ad una udienza dibattimentale tenutasi avanti al giudice successivamente mutato ed aveva reso la sua deposizione, il che faceva presagire la reperibilità successiva.

2. Avverso detta pronuncia, ha interposto ricorso per cassazione la difesa per dedurre:

2.1 nullità della sentenza per violazione artt. 167 e 157 cod. proc. pen.. Il testimone di cui si sono state utilizzate le dichiarazioni, era irregolare, sprovvisto di permesso di soggiorno, circostanza conosciuta ab origine, che avrebbe dovuto spingere a raccogliere le dichiarazioni nelle forme dell’incidente probatorio. Non solo, ma secondo la difesa, non sarebbe stata neppure correttamente dichiarata l’irreperibilità del K. e del B., non essendo stata compiute approfondite ricerche, poichè le notifiche non vennero eseguite con le modalità previste dal combinato disposto dell’art. 167 c.p.p., art. 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8. Era stata del resto depositata una nota del comune di (OMISSIS), con cui si dava atto che l’altro dipendente sentito durante le Indagini, il B. e la moglie erano ancora residente a (OMISSIS) e che i due si erano allontanati dal territorio solo temporaneamente. Il fatto che K., citato per l’udienza del 20.9.2007, si fosse presentato, dimostrava che il medesimo non poteva essere dichiarato irreperibile.

2.2 nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione: l’affermazione di colpevolezza, quanto all’avere l’imputato tratto ingiusto profitto dalle condizioni di illegalità dello straniero clandestino, sarebbe stata fondata solo sulle dichiarazioni del teste T., che operò un sopraluogo successivo alla morte del clandestino e che nulla poteva dire sulle condizioni di vita del medesimo. La difesa ribadiva quanto già sottolineato in sede di merito, che l’alloggio ove era ospitato lo straniero era in uso gratuito, era dotato di elettrodomestici, stufa, cucinino e di una riserva di alimenti e vestiti. Tali dati oggettivi sarebbero stati ignorati dai giudici di merito, che avrebbero anche dimenticato che la vittima abusava di bevande alcoliche, era solito girovagare da solo, con il che la morte del medesimo andava ricondotta non già alle pessime condizioni offerte all’imputato, quanto allo stile di vita della vittima. Il fatto che R. abusasse di sostanze alcooliche significa che disponeva di denaro. Inoltre andava considerato che D.G., poco prima della morte di R., aveva intrapreso la procedura per regolarizzare il lavoratore, il che significa che da parte sua non vi era alcuna intenzione di lucrare benefici economici dalla condizione di irregolarità dello stesso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

In relazione al primo motivo, deve osservarsi che la conclusione a cui è pervenuta la corte territoriale, quanto ad utilizzabilità delle dichiarazioni del teste K. è giusta, ancorchè non siano corretti i riferimenti normativi a cui è stata ancorata.

Va sottolineato che la sentenza di merito, dopo avere richiamato indistintamente le dichiarazioni rese dai due dipendenti dell’imputato, ha ritenuto la sussistenza del fatto e la colpevolezza del medesimo provati facendo specifico riferimento ai contributi testimoniali del m.llo T. ed al teste K., le cui dichiarazioni vennero acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., nonostante fosse stato interrogato in sede dibattimentale in una precedente udienza tenutasi avanti ad un giudice che venne successivamente sostituito, per cui il verbale delle sue dichiarazioni doveva essere ritenuto atto del fascicolo del dibattimento. Come è stato sottolineato dalle Sez. Un. 15.1.1999, n. 2, il principio dell’immutabilità del giudice impone di procedere all’integrale rinnovazione del dibattimento ogni qualvolta intervengano cambiamenti della persona del giudice, ma i verbali delle prove assunte nella fase dibattimentale svoltasi davanti al giudice poi sostituito, confluiscono nel fascicolo per il dibattimento, a disposizione del nuovo organo giudicante, con la conseguenza che dette prove possono essere utilizzate ai fini della decisione, attraverso lo strumento della lettura, qualora l’esame del testimone non si compia o per volontà delle parti, ovvero per sopravvenuta impossibilità dell’audizione. La Corte Costituzionale ha a sua volta certificato, con più interventi, la conformità dell’art. 511 cod. proc. pen. sul piano della legittimità costituzionale, sottolineando che la scelta operata dal legislatore (di fare entrare la dichiarazione testimoniale in precedenza resa nel contraddittorio, recuperandola con la lettura, ai fini della decisione) "non è irragionevole, nè lesiva dei principi di oralità e immediatezza"; in particolare, è stato scritto che la parte che chiede la rinnovazione dell’esame del dichiarante esercita il proprio diritto -garantito dal principio di immediatezza- all’assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere, rimanendo affidato alle scelte del legislatore l’individuazione dei presidi normativi che prevengano il possibile uso strumentale e dilatorio di questo diritto (v. ord. Corte Cost. n. 418 del 2004, n. 67 del 2007 e 318 del 2008).

Nel caso particolare, deve esser ribadito che il teste K. era stato sentito in una precedente fase, di talchè le sue dichiarazioni dovevano – una volta resasi impossibile la rinnovazione del suo esame – transitare nel fascicolo del dibattimento ed essere utilizzate al pari di dichiarazioni rese in incidente probatorio, essendo state rese con tutte le garanzie del contraddittorio. L’intervenuto utilizzo di dette dichiarazioni è dunque assolutamente corretto, sulla base del citato art. 511 cod. proc. pen. una volta che, tentato infruttuosamente il suo nuovo esame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, lo stesso non è stato possibile e non ha avuto luogo (per oggettiva impossibilità).

Nessun vulnus è quindi recato alle norme processuali indicate dalla difesa; la affermazione di colpevolezza, ancorata alle testimonianza del T. e di K. risulta il frutto di un corretta valutazione delle emergenze disponibili e di un percorso logico deduttivo ineccepibile.

Pertanto, le deduzione difensive relative all’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni del B., mai comparso in dibattimento (a quanto risulta) non sono rilevanti, perchè dette dichiarazioni neppure risultano espressamente richiamate e la giustificazione della decisione è comunque saldamente e correttamente ancorata alle dichiarazioni del teste T. e del K. (come si è detto pienamente utilizzabili), sicchè l’eccezione difensiva cade su un dato che non ha alcuna importanza per la decisione.

Quanto alle censure relative alla motivazione sulla responsabilità dell’imputato, articolate nel secondo motivo, le stesse attengono al merito e sono per altro anche manifestamente infondate, giacchè la corte di merito ha congruamente e logicamente affermato la colpevolezza del D.G. sulla scorta di quanto obiettivamente accertato (in ordine alle condizioni di estremo degrado in cui viveva la vittima), delle deposizioni del verbalizzante, del teste K., della inconcludenza della documentazione esibita dal ricorrente, che mai aveva seriamente iniziato alcuna pratica di "regolarizzazione".

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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