T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’associazione ricorrente impugnava il decreto della Regione Lombardia con cui era stato determinato l’importo complessivo delle somme ad essa spettanti per i progetti PIC Equal ed accertata contestualmente la parte di esse che dovevano essere restituite.

L’associazione ricorrente, premessa una breve descrizione dei progetti finanziati dalla Regione Lombardia sulla base di fondi comunitari di cui si era fatta promotrice, contestava l’assegnazione di somme in misura minore di quanto a suo tempo determinato in sede di concessione a seguito di un controllo contabile che aveva portato ad escludere la rimborsabilità di alcune spese.

In merito avanzava tre motivi di ricorso: il primo denuncia il vizio di incompetenza del funzionario che ha emesso il provvedimento impugnato; il secondo lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione di facoltà di partecipazione al procedimento previste dalla L. 241\90; il terzo contesta la violazione dei princìpi di buon andamento, efficacia, trasparenza ed imparzialità e dell’art. 97 Cost. oltre all’eccesso di potere per manifesta illogicità, indeterminatezza e contraddittorietà.

Avanzava altresì istanza di accesso all’atto di accertamento dell’Ufficio ragioneria della D.G. Presidenza del 29.7.2010.

La Regione Lombardia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ma eccependo preliminarmente l’inammissibilità dello stesso per difetto di giurisdizione.

Quanto all’accesso la Regione sottolineava come l’atto richiesto fosse un mero adempimento contabile interno le cui risultanze di potevano ricavare dalla lettura del provvedimento impugnato e che peraltro non era mai stato oggetto di espressa richiesta da parte della ricorrente.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.

La Regione richiama la ormai consolidata giurisprudenza che distingue il momento in cui deve concedersi il finanziamento che è caratterizzato dall’esercizio di una discrezionalità amministrativa a fronte della quale può sussistere solo una posizione di interesse legittimo, da quella in cui il diritto al finanziamento è sorto e si tratta solo di verificare se l’interessato abbia ottemperato a tutti gli obblighi cui la provvidenza è subordinata per stabilire se abbia diritto all’intera somma o meno.

In questo caso ci troviamo di fronte ad un diritto soggettivo la cui eventuale lesione deve essere valutata dal giudice ordinario.

Solo laddove l’amministrazione, successivamente alla determinazione sull’ammissione al finanziamento assuma provvedimenti di autotutela, ci troviamo di fronte alla manifestazione di un potere discrezionale contestabile di fronte al giudice amministrativo.

Nel caso di specie, la Regione Lombardia non mette in discussione il diritto dell’associazione a ricevere il contributo, ma all’esito di controlli contabili censura l’inserimento di alcune spese ritenute non pertinenti e come tali non rimborsabili.

E’ un evidente ipotesi in cui l’associazione ricorrente ha già conseguito il diritto soggettivo al contributo e si contesta solo l’entità dello stesso in relazione ad alcune voci di spesa.

La giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario presso il quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza previsto dall’art.11,comma 2, c.p.a.

Quanto al’istanza di accesso sono da considerarsi condivisibili le considerazioni in merito della Regione laddove afferma che si tratta di atto interno le cui conseguenze sono riportate interamente nel provvedimento impugnato per cui non si vede quale utilità l’associazione possa ricavare da tale atto.

Il ricorso è pertanto inammissibile e le spese di giudizio possono essere compensate stante la natura della pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice ordinario.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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