T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è proprietaria di un edificio posto sulle rive della baia del lago di Como nel Comune di Ossuccio che si trova prospiciente all’isola Comacina in una zona soggetta a vincoli ambientali e paesistici.

Il Comune ha intenzione di costruire un porto con pontili galleggianti nella baia e nel giugno del 2006 ha approvato il progetto esecutivo del porto medesimo.

Avverso questo progetto e gli atti connessi la signora Giocosa ha presentato un ricorso che è stato deciso con la sentenza 470\2008 di questo TAR che in accoglimento dello stesso annullava la delibera di approvazione del progetto esecutivo del 6.6.2006, il decreto di concessione demaniale del 11.8.2006, ed altri provvedimenti relativi ad una boa in uso alla ricorrente.

Il Comune procedeva, però, in data 19.3.2008 ad approvare un progetto definitivo relativo alla realizzazione dei pontili galleggianti, dopo che erano stati emessi in data 31.1.2008 un’ordinanza sindacale di sgombero dello spazio acqueo e in data 11.2.2008 un decreto consortile di concessione demaniale.

Avverso questi atti la ricorrente presentava l’odierno ricorso sulla scorta di dodici motivi.

Il primo denuncia la violazione del R.D. 726\1895, del D.lgs. 163\06, del DPR 554\99, della L.R. 22\98 della D.G.R. VII/10487/02, della Direttiva consortile 14.4.2005 e del coevo regolamento consortile, della L. 241\90 nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irragionevolezza, sviamento.

Il Comune ha invertito l’ordine dei provvedimenti poiché la concessione demaniale e l’ordinanza di sgombero avrebbero dovuto essere successivi all’approvazione del progetto, in sede di conferenza di servizi, cui la concessione è finalizzata, e non emanati precedentemente come è avvenuto nel caso di specie.

E non vale a giustificare l’inversione procedimentale il fatto che il progetto approvato nel marzo 2008 non si discostasse da quello autorizzato con il decreto dell’agosto 2006, peraltro entrambi travolti dalla pronuncia del TAR ricordata in precedenza.

Il secondo motivo lamenta gli stessi vizi enunciati nel primo motivo in relazione al fatto che il progetto non solo non era stato approvato, ma non era stato neanche esaminato in sede di conferenza di servizi e ciò è rilevante al di là del piano formale perché i pareri espressi in quella sede sono obbligatori e vincolanti.

Il terzo motivo ripropone le medesime doglianze del primo poiché i provvedimenti impugnati non possono trovare fondamento giuridico neanche nel progetto approvato nel 2006 che era all’epoca della loro emanazione sospeso per effetto del ricorso pendente poi conclusosi con la sentenza 470\2008.

Il quarto motivo ripropone le censure del primo motivo cui aggiunge la violazione del giudicato poiché la sentenza 470\2008 aveva già dichiarato che i progetti preliminare e definitivo per la realizzazione dell’opera, approvati dal Comune di Ossuccio nell’ottobre 2004 non erano suscettibili di sviluppo perché vi era un parere non favorevole della conferenza di servizi.

Il quinto motivo, fondato sulle violazione delle stesse norme del quarto, evidenzia come il decreto di concessione cita i provvedimenti di sospensione dei progetti del porto, ma non ne trae la conclusione che, per effetto di questi ultimi, i progetti non possono esplicare efficacia alcuna con evidente contraddittorietà interna degli atti impugnati.

Il sesto motivo lamenta come nell’approvazione del progetto definitivo non sia prevista la successiva approvazione del progetto esecutivo che dovrebbe indefettibilmente seguire, ma sono stati emanati atti che presuppongono l’approvazione del progetto esecutivo, quali la concessione demaniale e l’ordinanza di sgombero.

Il settimo motivo contesta che si potesse emanare un’ordinanza di sgombero quando non era stata acquisita la disponibilità giuridica dello specchio acqueo.

L’ottavo motivo eccepisce che nell’ordinanza di sgombero venga indicato come atto presupposto un atto inesistente come la concessione demaniale rilasciata successivamente.

Il nono motivo contesta la mancanza di un procedimento di V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale) che invece sarebbe stata necessaria poiché la zona in cui deve essere realizzata l’opera pubblica è tutelata ex art. 142 T.U. 42\2004.

Il decimo motivo censura che nel progetto definitivo approvato la possibilità di sottoporre lo stesso alla V.I.A. è rinviata ad un momento successivo che potrebbe rivelarsi inutile anche perché è iniziata la realizzazione del porto, mentre il procedimento di V.I.A. potrebbe anche concludersi con la scelta della c.d. "opzione zero". Inoltre una scelta di tal genere è anche una violazione della sentenza 470\2008.

L’undicesimo motivo denuncia l’incompetenza dell’ordinanza di sgombero che doveva essere emanata da un funzionario poiché non era attinente alle funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo del Comune.

Il dodicesimo motivo contesta che l’ordinanza di sgombero ordini al consorzio di eseguire le disposizioni impartite.

Il Comune di Ossuccio si costituiva in giudizio che eccepiva preliminarmente la carenza di interesse ad agire della ricorrente poiché era scaduta la concessione demaniale 813 relativa alla boa da lei utilizzata e pertanto nessuna utilità poteva derivare dall’accoglimento del ricorso, non essendo ammissibile nel caso di specie l’esercizio di un’azione popolare uti cives.

Riteneva altresì inammissibile l’impugnazione relativa alla nota consortile 22 novembre 2007 prot. 4067/men e la nota del Comune recapitata al Consorzio "in data 30.10.2007 poiché si trattava di atti già impugnati nel precedente ricorso e la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile dalla sentenza 470\2008.

Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Con i primi motivi aggiunti venivano impugnati anche gli atti indicati in epigrafe per i quali venivano riportati a titolo di illegittimità derivata tutti i motivi del ricorso principale oltre al ulteriori otto motivi.

Il tredicesimo motivo contesta il contenuto della Relazione di accompagnamento al progetto definitivo laddove, citando anche l’approvazione dei progetti preliminare ed esecutivo, cerchi di documentare la completezza della progettazione nella sua triplice articolazione dimenticando che i precedenti cui fa riferimento sono stati annullati dal giudice amministrativo, con ciò corroborando le doglianze di cui al sesto motivo di ricorso.

Il quattordicesimo motivo censura che nella Relazione di accompagnamento al progetto definitivo si faccia riferimento al verbale della conferenza di servizi del 29.9.2005 attestando di aver recepito le indicazioni provenienti da quel verbale, ma dimenticando che secondo la sentenza 470 il progetto deve essere sottoposto a nuova conferenza di servizi.

Il quindicesimo motivo lamenta che il progetto non abbia rispettato le prescrizioni imposte dalla Regione, circa la necessità di parcheggi in area non demaniale in numero adeguato ai posti barca realizzati, dalla Provincia, circa il divieto di prevedere boe d’ormeggio oltre i pontili di attracco, del Ministero, circa il divieto di realizzare opere a terra.

Il progetto approvato con la deliberazione impugnata non prevede la realizzazione di posteggi a terra mentre prevede opere a terra e non è chiaro se il divieto di posa di boe sia rispettato.

Il sedicesimo motivo contesta la difformità dello stato dei luoghi rispetto alla realtà con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il diciassettesimo motivo evidenzia come in contrasto con la previsione degli artt. 93 Codice Appalti e 25 DPR 554\99 manchino a corredo del progetto: le relazioni geologica, geotecnica, idrologica,idraulica e sismica, le relazioni tecniche specialistiche, i rilievi planoaltimetrici e lo studio di inserimento urbano, lo studio di fattibilità ambientale.

Il diciottesimo motivo segnala la carenza di copertura finanziaria dell’intervento poiché a causa della scadenza del termine fissato dalla Regione Lombardia nel protocollo di intesa a suo tempo stilato è prevista la revoca del cofinanziamento.

Il diciannovesimo motivo eccepisce che il progetto nonostante la complessità che lo caratterizza è stato redatto da geometri superando le competenze professionali che la legge che ordina la loro professione prevede quanto alla possibilità di sottoscrivere progetti.

Il ventesimo motivo lamenta la mancata consegna del parere favorevole all’uso dell’area rilasciato dall’Unione dei Comuni della Tremezzina con conseguente violazione in tema di partecipazione procedimentale.

Con i secondi motivi aggiunti depositati in data 3.3.2010 la ricorrente impugnava gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe per illegittimità derivata nei riguardi dei venti motivi di ricorso sopra formulati e per altri sette motivi.

Il ventunesimo motivo denuncia come nella delibera della giunta comunale del 27.3.2008 si faccia riferimento al provvedimento di annullamento del decreto di concessione demaniale del Comune di Ossuccio del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori e che nessun altro atto di autorizzazione risulta rilasciato per cui l’occupazione dello specchio lacuale sarebbe illegittima.

Il ventiduesimo motivo denuncia che la delibera citata nel motivo precedente dispone la trasmissione della delibera medesima e dei suoi allegati al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori perché esso proceda all’annullamento del decreto del 11.2.2008 con emissione di un nuovo decreto che tenga conto delle nuove tavole che sono state adeguate a quanto prescritto nella conferenza di servizi del 2005, non tenendo conto che dalla stessa delibera risulta che il decreto consortile era stato già annullato con il provvedimento del 26.3.2008.

Il ventitreesimo motivo contesta il fatto che la delibera della giunta comunale del 22.7.2008 richiami come atto presupposto il decreto consortile del 11.2.2008 già annullato con il provvedimento sopra richiamato dl 26.3.2008.

Il ventiquattresimo motivo lamenta che il Comune non abbia rispettato il termine che si era assegnato del 20.3.2008 per l’approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo, mentre invece ciò è avvenuto con delibere del 27.3.2008 e del 22.7.2008.

Il venticinquesimo motivo denuncia lo sviamento di potere in quanto emerge dal complesso degli atti del procedimento che il motivo che è alla base dell’iniziativa comunale e l’incremento delle risorse finanziarie ed economiche del Comune che non possono essere messe alla base di provvedimenti che dovrebbero operare una tutela paesisticoambientale.

Il ventiseiesimo motivo contesta che lo stato di fatto dei luoghi fosse quello che appare dalla tavola dello "stato di fatto" che è stata depositata in giudizio poiché già nei primi mesi del 2008 erano stati effettuati interventi che non coincidono con lo stato di fatto raffigurato nella tavola medesima.

Il ventisettesimo motivo eccepisce la mancanza della V.I.A. che la Conferenza di servizi ha giustificato non qualificando la struttura che si stava valutando come porto turistico per la sua tipologia di struttura e per il fatto che veniva realizzato fuori di una zona portuale.

Lo stesso progetto, invece, definisce l’opera come porto e tutte le delibere regionali in merito suggeriscono che la modalità ottimale per realizzare porti turistici in ambito lacuale sia quello di creare pontili galleggianti e boe.

Con i motivi aggiunti depositati in data 5.7.2010 impugnava nuovi atti adducendone la illegittimità derivata relativamente ai 27 motivi di ricorso già formulati e aggiungendone altri sei.

Il ventottesimo motivo denuncia il fatto che i progetti definitivo ed esecutivo siano stati predisposti da un geometra e quindi da un tecnico provo di competenza secondo quanto previsto dalla legge professionale del 1929.

Il ventinovesimo motivo segnala come esaminando le Relazioni tecniche allegate alle delibere 24 e 54 di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo, esse sono identiche a quella allegata alla delibera 18 del 2008 che era stata annullata dalla sentenza del TAR, riproponendo quegli interventi a terra su cui la Regione aveva espresso parere negativo.

Il trentesimo motivo osserva come il parere favorevole a suo tempo espresso dalla conferenza di servizi era subordinato al reperimento di parcheggi in area non demaniale i misura adeguata ai nuovi posti barca previsti dal progetto, ma dell’osservanza di tale prescrizione non vi è traccia nei progetti ultimi approvati.

Il trentunesimo motivo denuncia la nullità degli atti per violazione del giudicato poiché tale mancanza era stata posta a base della valutazione di illegittimità degli atti impugnati effettuata nella sentenza 470\2008.

Il trentaduesimo motivo denuncia che l’assenza di una valutazione di impatto ambientale contrasta con l’art. 20 D.lgs. 152\06 e con i criteri dettagliata riportati dall’Allegato V del medesimo decreto soprattutto per quanto riguarda la localizzazione del progetto e le caratteristiche dell’impatto potenziale che avrebbero invece richiesto tale valutazione.

Il trentatreesimo motivo segnala la mancata di copertura finanziaria del progetto per la mancanza di finanziamenti regionali non coperti dal contributo erogato dal Consorzio.

Il Comune di Ossuccio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso principale e successivamente di quelli per motivi aggiunti ed eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.

Si costituivano in giudizio ad adiuvandum l’Associazione La Cruna del Lago e Francesco Soletti che, preso atto come il ricorso della signora Giocosa presentasse profili di interesse generale e non solo privati della ricorrente intendevano argomentare a favore delle ragioni del ricorso per ottenere l’annullamento degli atti impugnati.

Con decreto del Presidente della Sezione del 19.1.2010 veniva accolta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.

Con ordinanza del 27.1.2010 veniva confermato il provvedimento interinale accogliendo l’istanza cautelare.

Con successivo decreto del 2.2.2010 veniva respinta la richiesta di dare disposizioni esecutive per il rispetto dell’ordinanza cautelare e con successiva ordinanza del 9.2.2010 veniva confermato il contenuto dell’ordinanza del 27.1.2010.

Veniva poi accolta un’istanza di accesso in corso di causa con l’ordinanza collegiale del 9.6.2010 che ordinava al Comune di Ossuccio di consentire l’accesso alla ricorrente in relazione a tutti i documenti richiesti.

All’udienza del 29.3.2011 il ricorso andava in decisione e lo stesso veniva discusso nelle camere di consiglio del 29.3.2001 e 3.5.2011.

Motivi della decisione

Preliminarmente va affrontata l’eccezione circa la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.

Essa era stata già presentata nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza 470\2008 ed era stata respinta con la seguente motivazione; "la ricorrente risiede – è incontestato – nella zona interessata dall’iniziativa comunale; iniziativa che, per un verso, interferisce con la concessione a lei rilasciata, e per altro verso è in grado di incidere su una molteplicità di interessi legati alla residenza in loco, interessi collegati, in particolare, alle condizioni di vivibilità del sito, suscettibili di essere compromesse dalle ripercussioni che le infrastrutture in progetto sono idonee a produrre nell’ambito circostante."

Da tale valutazione il Collegio non ritiene di discostarsi poiché essa costituisce esplicazione del criterio della c.d. "vicinitas " che in campo edilizio, ambientale e paesaggistico è stato ritenuto sufficiente per legittimare un interesse specifico al ricorso, che si differenzia da un’azione popolare che nel caso di specie sarebbe inammissibile (si veda sul punto ex multis Consiglio di Stato 946\2001, 1566\2011, TAR Lombardia 90\2011).

L’eccezione può essere di conseguenza respinta.

Passando all’esame del merito, la sentenza 470\2008 si era già occupata del progetto definitivo relativo alla realizzazione del porto turistico in Ossuccio ed era giunta alla conclusione di annullare l’approvazione del progetto poiché non vi era stata inserita nel procedimento nessuna verifica di impatto ambientale (V.I.A.) e perché le conclusioni della conferenza di servizi erano nella sostanza negative.

Il progetto definitivo, approvato nuovamente nella seduta del 19.3.2008 del Consiglio Comunale, non è stato sottoposto a preventiva valutazione della conferenza di servizi che andava convocata ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale nr. VII/1087 del 30.9.2002.

La Conferenza di Servizi è stata convocata successivamente all’approvazione e dal limitato resoconto che la ricorrente è stata in grado di produrre si evince che è stata ritenuta superflua la V.I.A. poiché l’opera non si configurerebbe come porto turistico.

Va innanzitutto osservato che è condivisibile quanto affermato dalla ricorrente circa l’inversione procedimentale che si è verificata, in quanto prima ancora dell’approvazione del progetto definitivo è stata emanata la concessione dello specchio acqueo da parte dell’autorità competente sul demanio lacuale e prima ancora è stato disposto lo sgombero dell’area, senza che vi fosse un provvedimento di concessione.

Ugualmente anomalo è il fatto che il progetto sia stato approvato dal consiglio comunale prima di ottenere il parere della conferenza di servizi.

Ma tutte queste anomalie procedimentali potrebbero essere superate laddove tutti gli atti si appalesassero come legittimi, mentre, invece, si riscontra un vizio nel verbale della conferenza di servizi del 10.4.2008.

Infatti viene affermato in quella sede che si può soprassedere alla verifica della V.I.A. poiché la soluzione progettuale non si configura come porto turistico sia per la tipologia della struttura che per la sua localizzazione fuori zona portuale.

La motivazione sul punto oltre a non essere esauriente, considerato oltretutto che si tratta che il contesto in cui si viene a porre l’opera assentita e vincolato sia sotto il profilo ambientale che sotto quello storico artistico, appare altresì illogica.

Dire che il progetto in questione non può essere qualificato come progetto di un porto turistico per le caratteristiche tipologiche che lo caratterizzano significa contraddire quella D.G.R. nr. VII/1087 del 30.9.2002 che ha reso necessaria la conferenza di servizi e che nel descrivere i criteri di costruzione dei nuovi porti richiede strutture galleggianti facilmente rimuovibili allo scadere della concessione.

Parimenti affermare che la nuova struttura progettata non è un porto poiché si situa fuori di una zona portuale è come sostenere che non si possa realizzare mai un nuovo porto perché è necessario che già esista una zona portuale, affermazione la cui congruenza si commenta da sola.

Non va dimenticato quanto previsto dall’art. 20 D.lgs. 152\2006 che fissa i criteri da tener presenti nel valutare la necessità o meno di subordinare l’approvazione di un progetto alla V.I.A. rinviando all’Allegato V del T.U. Ambientale che così recita: "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20.

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

– delle dimensioni del progetto,

– del cumulo con altri progetti,

– dell’utilizzazione di risorse naturali,

– della produzione di rifiuti,

– dell’inquinamento e disturbi ambientali,

– del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

– dell’utilizzazione attuale del territorio;

– della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

– della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

g) zone a forte densità demografica;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;

i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell’impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

– della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata),

– della natura transfrontaliera dell’impatto;

– dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;

– della probabilità dell’impatto;

– della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto."

Una motivazione che escluda la necessità di sottoporre il progetto a V.I.A. deve motivare in relazione a questi criteri che richiedono quindi una valutazione complessa che non può essere liquidate in due righe come è avvenuto nel verbale della conferenza di servizi del 10.4.2008.

Si veda sul punto quanto affermato da una recente sentenza del TAR Toscana (17\2010): "L’esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale è legittima qualora esso non produca impatti significativi sull’ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull’ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 comma 5 d.lg. n. 152 del 2006; art. 11 commi 6 e 8 l. reg. n. 79 del 1998); pertanto, la verifica dell’assenza di impatti significativi presuppone l’acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell’incidenza ambientale del progetto in questione, elementi che la legge stessa si preoccupa di indicare, dettando i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta."

Non va trascurata, infine, la circostanza che l’allegato II della direttiva 85\337 ricomprende anche i porti turistici tra le strutture che necessitano di una valutazione di impatto ambientale.

Inoltre va considerato un altro aspetto; è ben vero che il progetto approvato in data 27.3.2008 dal Comune di Ossuccio non presenta più quelle caratteristiche che avevano portato nel settembre 2005 la conferenza di servizi a dare un parere " sospensivo " interpretato dalla sentenza 470\2008 come parere sostanzialmente negativo, ma il parere espresso in quella sede dalla Regione Lombardia faceva riferimento alla necessità di prevedere un congruo numero di parcheggi in area non demaniale con una specifica prescrizione che sparisce nel parere allegato alla conferenza di servizi del 22.12.2005 richiamato dal omonimo parere della conferenza di servizi del 10.4.2008.

Orbene anche questa omissione va chiarita poiché connota il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia come viziato da eccesso di potere per contraddittorietà.

Sarà quindi necessario riconvocare la conferenza di servizi per esprimersi con motivazione adeguata circa la necessità o meno di richiedere la V.I.A. e per consentire alla Regione Lombardia di precisare meglio il contenuto del suo parere.

L’annullamento delle conclusioni della conferenza di servizi comportano il conseguente annullamento della delibera del 27.3.2008 di approvazione del progetto definitivo e di quella del 22.7.2008 di approvazione del progetto esecutivo, nonchè dell’ordinanza sindacale del Comune di Ossuccio 31 gennaio 2008, n. 1 e del decreto consortile 11.2.2008, n. 564 che dovranno nuovamente emanati solo all’esito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Ossuccio all’esito della conferenza di servizi.

Gli altri motivi di ricorso possono considerarsi assorbiti ad eccezione di quelli che riguardano la competenza tecnica del geometra a progettare un’opera come quella di cui si discute.

L’art. 16 R.D. 274\1929 alle lettere L) e M) precisa quali siano i limiti entro cui è consentito ad un geometra di effettuare progettazione. (l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;).

Non sembra che la costruzione progettata rientri tra le tipologie descritte dalla norma non solo per il contesto particolare in cui si pone, ma anche per i problemi di sicurezza che una struttura posta in ambiente marino comporta.

Nel ripresentare il progetto il comune dovrà affiancare al geometra progettista un tecnico abilitato che rivaluti tutte le scelte tecniche adottate e che ne garantisca l’idoneità a rispettare i profili di sicurezza impatto ambientale ed idoneità delle soluzioni tecniche in modo da non debordare dai limiti posti dalla legge professionale per i geometri.

In conclusione il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti indicati nella parte motiva, mentre per tutti gli altri indicati non appare necessario disporre l’annullamento trattandosi per lo più di atti endoprocedimentali o di atti che comunque non hanno di per sé portata lesiva.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Ossuccio alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della ricorrente che liquida in Euro 5.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 500.

Compensa le spese nei confronti degli intervenienti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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