Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 21-06-2011, n. 24902 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 25.9.1999 il Tribunale di Genova ha dichiarato il fallimento di "COLONIA DELLA SALUTE CARLO ARNALDI" Srl, società al cui vertice era posto C.A., quale amministratore unico.

Lo stesso tribunale dichiarava, alla data del 14.2.2000, il fallimento di "COLONIA ARNALDI" Srl, gestita – in un primo tempo – dall’amm.re unico C., a cui succedette la moglie, P.R. (ente creato per affittare l’azienda della prima società).

La sentenza di fallimento del primo organismo sopraggiungeva ad una difficoltà finanziaria denunciata dal Collegio Sindacale, sin dal 1994, e riflessa sui bilanci di esercizio (sino al 1997, non essendo stato depositato quello relativo al 1998). La società interessata dalla seconda dichiarazione di fallimento, di recente costituzione e di breve durata (costituita il 2.2.1998 con l’originaria denominazione PRESOLANA CENTRO) non ebbe ad effettuare alcuna operazione significativa: omise di ricevere il canone di affitto dalla Colonia DELLA SALUTE Srl, credito (sostanzialmente inesigibile) che fu contabilmente compensato con il debito costituito dal trasferimento da essa dell’onere di TFR. Le indagini di curatela, protese a ricostruire il movimento degli affari, erano rese pressochè impossibili dalla carenza di documentazione contabile e dalla mancanza di effettivi ragguagli da parte dell’attuale ricorrente.

Il complessivo passivo fallimentare di entrambe le vicende risultò significativamente elevato, circa 13 milioni di Euro.

A seguito del gravame del Procuratore Generale, pure P. R., dapprima prosciolta, veniva condannata dai giudici di seconde cure in relazione alle imputazioni ascrittele. Anche per essa la difesa interpone ricorso.

I ricorsi interposti nell’interesse degli imputati si articolano sui seguenti motivi:

C.:

– inosservanza della legge processuale per l’omessa notificazione all’imputato del decreto che dispose il rinvio a giudizio del predetto portante avviso dell’udienza dibattimentale di primo grado dell’8.6.2006, non risultando appagante la giustificazione resa dai giudici di seconde cure, che riscontrarono l’annotazione dell’incombente sul registro cronologico delle notificazioni, con espressa menzione di quella qui mancante, e da una dichiarazione ad hoc dell’ufficiale notificatore, per espressa richiesta dei giudici, secondo cui l’atto era stato consegnato a mani proprie del prevenuto, atteso che la fede privilegiata assiste l’annotazione del notificatore, non già il registro in esame;

– erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di quella processuale nonchè carenza ed illogicità della motivazione e segnatamente:

1) inutilizzabilità delle dichiarazioni del curatore circa le affermazioni dell’imputato C. quanto all’addebito di bancarotta fraudolenta documentale, attesa la violazione degli artt. 62 e 191 c.p.p.;

2) erroneo inquadramento del fatto in seno all’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., anzichè quale bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall.

3) contraddittorietà della motivazione che pur indicando la responsabilità per il grave reato documentale, soggiunge che fu possibile la ricostruzione del patrimonio e la condotta illecita dell’amministratore;

4) contraddittorietà della motivazione che forzosamente connette il ricorso abusivo al credito ed il dissesto;

5) omessa assunzione di prova decisiva rappresentata da perizia contabile che dimostrasse l’effettiva condotta di fraudolenta distrazione;

6) illogicità della motivazione quanto all’operazione di cessione immobiliare ad IREA;

– illogicità della motivazione quanto alla contestazione di bancarotta documentale fraudolenta interessante asserite fatture false per spese pubblicitarie;

– illogicità della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche.

P.:

– erronea applicazione della legge penale per avere attribuito la responsabilità amministrativa alla donna, ancorchè non avesse dispiegato alcuna autonomo ruolo di gestione, pur in assenza di un riscontro della ricorrenza dell’elemento oggettivo e soggettivo in capo alla stessa, quest’ultimo ritenuto in via del tutto presuntiva dalla carica formale;

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente vagliare il primo motivo, relativo alla lamentata assenza di notificazione dell’avviso di udienza di primo grado, argomento che si presenta pregiudiziale nell’economia dell’impugnazione di entrambi i ricorrenti.

Come prima osservato, nel caso qui dedotto, la relata della notificazione del decreto che dispose il rinvio a giudizio con avviso dell’udienza dibattimentale di primo grado dell’8.6.2006 degli imputati non è stata rinvenuta.

La traccia della stessa è stata individuata nel registro cronologico delle notificazioni, ove vi è annotazione dell’incombente, nonchè in una attestazione resa, su richiesta dell’AG, con cui l’ufficiale giudiziario ha affermato di avere consegnato l’atto la mani propriè.

Accogliendo l’eccezione il Collegio ritiene che essa non possa ritenersi processualmente valida.

In tema di notificazione di atti nel processo penale la disciplina è regolata da specifiche disposizioni e si modella aderendo a meccanismi formali, previsti dal legislatore, non suscettibili di surroga o di sostituzione con atti equipollenti. Assunto affermato reiteratamente da questa Corte.

Nè una dichiarazione, resa successivamente dall’ufficiale giudiziario, è in grado di raggiungere gli esiti processuali della relata di notificazione.

Invero, la relata dell’ufficiale giudiziario, che riveste: natura di atto pubblico fidefacente, non ammettendo equipollente, è l’unica prova dell’avvenuta notifica e pertanto non può essere sostituita dalla dichiarazione giurata dell’ufficiale giudiziario di averla eseguita.

Inoltre, per tale via si sottrae al giudice l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento di regolarità sul procedimento notificatorio.

Da tanto discende l’invalidità dell’atto introduttivo dell’intera fase dibattimentale del merito, e si impone l’annullamento delle sentenze che conclusero le due fasi processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè quella di primo grado. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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