Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 21-06-2011, n. 24901 Attenuanti comuni danno lieve

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti di S.G. per il delitto di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7 e art. 61 c.p., n. 11, per avere il predetto sottratto un telefono cellulare da un ufficio della cancelleria del Tribunale, ove svolgeva le mansioni di centralinista.

Ricorre l’imputato, reiterando doglianze già in parte disattese:

la videocassetta contenente le sequenze del furto è inutilizzabile;

non sussistono le aggravanti contestate;

andava riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Le prime due censure sono prive di specificità, siccome ripetitive di censure già proposte col gravame di merito r motivatamente disattese dalla corte territoriale (sez. 5^, 27.1.05, n. 11933, Giagnorio).

Coglie nel segno l’ultimo motivo, posto che la censura non è stata riscontrata dalla corte territoriale, che pure ha dato atto della sua formulazione.

Nè può parlarsi di motivazione implicita al riguardo, atteso che non sono stati enunciati elementi fattuali idonei ad apprezzare il valore commerciale del telefono cellulare oggetto del furto.

Donde l’annullamentoparzi8ale della sentenza impugnata, col rigetto per il resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione in ordine all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.

Rigetta nel resto il ricorso.

SalvaArchiviaStampaAnnotaTorna ai risultatiNuova ricerca

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *