T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe per i dedotti motivi di illegittimità;

che, con memoria del 16 maggio 2011 la regione Lombardia ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che l’attività in questione, il cui esercizio è ripreso nelle more del giudizio, è stata definitivamente cessata in data 28 febbraio 2010;

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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