Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 21-06-2011, n. 24899

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il PG presso la Corte d’Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Avellino ha dichiarato n.d.p. nei confronti di C.G. in ordine al delitto di cui all’art. 612 c.p., comma 1 per remissione tacita di querela a seguito della mancata comparizione della p.l. all’udienza dibattimentale. L’organo ricorrente deduce violazione di legge.

Il ricorso è fondato.

Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione diretta disposta dal p.m., D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita di querela non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2 (S.U. 30.10.08, n. 46088, Viele).

La sola eccezione. Prevista dall’art. 28, D.Lgs. cit., concerne l’ipotesi che qui non ricorre in cui il procedimento sia stato attivato con ricorso immediato dalla persona offesa.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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