Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 21-06-2011, n. 24809 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la gravata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento dell’impugnazione del P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo in data 30.1.2006, ha affermato la colpevolezza di G.M., B.G. e G.F. in ordine al reato di violenza sessuale di gruppo commesso in danno di P.M..

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza e sostanzialmente fondata sul narrato della persona offesa, la P. era stata invitata ad una festa, che si sarebbe svolta dopo cena presso l’abitazione del G., ove si sarebbe incontrata con altri amici, tra i quali anche ragazze. Nella abitazione del G. la P. trovava, però solo quest’ultimo, gli altri due imputati e tale F.S., minore degli anni diciotto, giudicato separatamente.

Nel corso della serata, in sintesi, alla P. veniva offerto del vino, che la faceva sentire male.

Mentre si recava in bagno per rinfrescarsi il G. l’aveva seguita, tentando abbracciarla e di baciarla, ma la ragazza si sottraeva e il G. aveva desistito dagli approcci.

Successivamente nel corso della serata, chiacchierando con gli amici, la P. aveva riferito, tra l’altro, della sua esperienza in un campo estivo per bambini doveva aveva imparato a fare massaggi ed aveva acconsentito a praticarne anche agli imputati uno per volta.

Dopo aver praticato i massaggi i giovani avevano cominciato a toccarla e baciarla, in progressione anche nelle parti intime, dopo averle sollevato la maglietta e tolto il reggiseno, toccandosi a loro volta gli organi sessuali. La ragazza, mentre i tre giovani compivano questi atti, era rimasta accovacciata sul divano, chiedendo loro ripetutamente di smettere in quanto si sentiva male. Non appena si era ripresa aveva lasciato l’abitazione, accorgendosi di avere i pantaloni bagnati. Tornata a casa aveva inviato un sms ad un amico, al quale aveva poi telefonato, narrandogli l’accaduto. Con l’amico aveva concordato che egli avrebbe telefonato agli imputati, fingendosi fidanzato della P., per chiedere chiarimenti su quanto accaduto. Il giorno successivo la ragazza si era incontrata con il G. ed il B. e, dopo avere assistito alla telefonata tra gli stessi ed il suo amico, aveva tranquillizzato i due giovani dicendo che non avevano intenzione di denunciarli.

La P. aveva, però, poi narrato l’accaduto ai familiari, i quali l’avevano accompagnata da un ginecologo, che non aveva riscontrato segni di violenza sul corpo della ragazza.

Nel corso del giudizio di primo grado gli imputati si erano difesi, sostenendo che tutti gli atti sessuali erano stati pienamente consenzienti.

Il Tribunale aveva assolto gli imputati, avendo ritenuto che le dichiarazioni della parte lesa non fossero pienamente attendibili.

Sul punto venivano rilevati elementi di contraddizione nel narrato della persona offesa per non avere la stessa riferito ai propri familiari di aver praticato massaggi agli imputati e di avere inviato messaggi a questi ultimi. Elementi di scarsa attendibilità del narrato venivano rilevati in relazione allo stato di prostrazione che la P. aveva asserito essere stato indotto dall’aver bevuto un bicchiere di vino, essendo emerso dalle dichiarazioni degli stessi familiari che la persona offesa non era del tutto astemia, come dichiarato dalla medesima; contraddittorietà tra il narrato a proposito dello stato di prostrazione ed il fatto di avere praticato massaggi agli imputati; contraddittorietà nella condotta tenuta dalla P. per avere incontrato il giorno dopo i fatti il G. ed il B.; assenza di riscontri, non essendo stati rilevati segni di violenza sessuale o comunque fisica sul corpo della ragazza e non essendo state trovate tracce di liquido organico sui jeans che la P. indossava al momento dei fatti.

La sentenza di primo grado aveva, però, osservato che anche la versione difensiva degli imputati non poteva ritenersi pienamente attendibile, rilevando che sia il G. che il B. ed il F. avevano inviato il giorno successo sms alla ragazza per scusarsi di quello che le avevano fatto.

La sentenza impugnata, in sintesi, ha affermato che i rilevati elementi di contraddizione nel narrato della P. o di contrasto logico ravvisato nella condotta della stessa dovevano ritenersi insussistenti o comunque privi di rilevanza tale da rendere dubbia l’attendibilità del narrato della persona offesa.

La sentenza ha inoltre valorizzato, quali elementi di riscontro alle accuse, il fatto che la stessa notte della subita violenza sessuale la ragazza si confidò con l’amico, al quale aveva inviato un sms, e successivamente con i familiari, nonchè gli sms di scuse inviati alla P. dai predetti imputati.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con motivi di gravame sostanzialmente analoghi tutti i ricorrenti denunciano in primo luogo la inammissibilità dell’appello del P.M., ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), nonchè mancanza ed illogicità della motivazione sul punto della sentenza impugnata.

In sintesi, si deduce che l’impugnazione del P.M. avverso la sentenza di primo grado risulta del tutto aspecifica in relazione ai motivi che erano stati posti a fondamento della pronuncia di assoluzione degli imputati, che non sono stati affatto esaminati al fine di confutarli. Si deduce inoltre carenza di motivazione della sentenza in relazione alle deduzioni formulate dalla difesa degli imputati nel giudizio di appello sul punto e illogicità della motivazione, per essere stata rilevata la inammissibilità dell’impugnazione per l’anzidetto motivo esclusivamente in relazione al reato di tentata violenza privata ascritto al G. ed al B. e dal quale pure erano stati assolti, benchè le carenze argomentative dell’impugnazione riguardassero egualmente entrambi i reati.

Con motivi di gravame anche essi sostanzialmente analoghi tutti i ricorrenti denunciano, poi, violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza nella valutazione della attendibilità della persona offesa.

Si osserva in linea di principio che la motivazione della sentenza di appello deve essere particolarmente esaustiva e rigorosa, allorchè, ribaltando un giudizio di assoluzione, abbia affermato la colpevolezza degli imputati ed in particolare, poi, con riferimento ai criteri di valutazione della attendibilità della parte lesa vittima di abusi sessuali, che nel caso in esame si era anche costituita parte civile.

Si denuncia, quindi, carenza ed illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta insussistenza o irrilevanza degli elementi di contraddizione del narrato e del comportamento della parte lesa posti a fondamento della pronuncia di assoluzione.

In particolare, si osserva che non poteva essere ritenuto privo di rilevanza il fatto che la P. non aveva riferito all’amico e successivamente ai familiari la vicenda dei massaggi, che, per come successivamente descritti, risultavano abbastanza coinvolgenti sul piano sessuale, in quanto i giovani si erano messi a torso nudo e la ragazza a cavalcione, ogni volta su ciascuno di loro, li aveva massaggiati dopo essersi spannate le mani di olio. A proposito di tale pratica si rileva la illogicità della valutazione della attendibilità della persona offesa, essendosi ritenuto che le condizioni di malessere e di stordimento asserite dalla P. fossero compatibili con l’attività fisica connessa alla pratica dei massaggi. Sempre a proposito delle dichiarazioni della persona offesa si osserva che l’affermazione della stessa di essere astemia è stata contraddetta da quelle dei suoi familiari. Altro elemento rilevante di contraddizione si ravvisa nell’avere la ragazza affermato che i giovani avevano eiaculato su di lei, mentre le successive indagini tecniche sui suoi jeans hanno escluso la presenza di tracce organiche. Sul punto si osserva che la sentenza di appello ha svalutato tale elemento di contraddizione, affermando che la ragazza avrebbe solo dichiarato di avere sentito i pantaloni bagnati. Dalla deposizione del padre della ragazza emerge, invece, che la stessa riferì ai familiari che gli imputati le avevano eiaculato sulla pancia, motivo per cui i genitori la fecero visitare da un ginecologo. Si citano ancora ami punti in ordine ai quali la sentenza impugnata non ha dato risposta o adeguata risposta, quali la assenza di segni di violenza sul corpo della ragazza, benchè, secondo la descrizione degli atti posti in essere dagli imputati, fornita dalla stessa P., sarebbero dovuti restare i segni degli abusi sessuali. Illogicità nella valutazione della condotta violenta attribuita agli imputati, i quali si sarebbero astenuti da atti sessuali più invasivi soltanto perchè la P. aveva chiesto di non farli. Illogicità o carenza di motivazione nella valutazione del comportamento tenuto dalla persona offesa nei confronti degli imputati successivamente ai fatti, per come rilevato nella sentenza di primo grado, dovendosi anche tener conto delle dichiarazioni di alcuni testi che hanno riferito di uno scherzo fatto dalla P. agli imputati. Con riferimento agli sms inviati da alcuni imputati alla P. il giorno successivo si deduce, infine, che è stato erroneamente attribuito agli stessi significato confessorio, dovendo il contenuto degli sms essere valutato alla luce della telefonata minacciosa che gli imputati avevano ricevuto dall’amico della persona offesa.

Nel ricorso presentato nell’interesse del G. si denuncia inoltre, in punto di responsabilità, inosservanza ed errata applicazione di legge con riferimento agli artt. 47 e 609 bis c.p., deducendosi che la Corte territoriale ha totalmente omesso di motivare sulla tesi, prospettata da alcune difese, che gli imputati fossero incorsi in errore di fatto circa il consenso della persona offesa indotto dalla cosiddetta pratica dei massaggi.

Nello stesso ricorso si denuncia anche carenza di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie della violenza sessuale di gruppo, avendo gli imputati commesso gli abusi sessuali singolarmente e non essendo stata acquisita alcuna prova di una convergenza di decisioni in proposito.

Nei ricorsi proposti dell’interesse del G. e del B. si denuncia infine vizio di motivazione della sentenza con riferimento alla misura della diminuzione di pena per effetto della concessa attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto di non dover concedere agli imputati una riduzione di pena nella massima misura prevista dalla citata diminuente in considerazione della durata degli abusi sessuali che si sarebbero protratti dalle ore 22 alle ore 1,15 di notte, allorchè la ragazza andò via. Si deduce, quindi, che tale affermazione contrasta con l’accertamento di fatto contenuto nel giudicato di assoluzione del F. con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale per i minorenni con la formula perchè il fatto non sussiste, in considerazione della scarsa attendibilità della parte lesa. Tale pronuncia era stata prodotta dinanzi alla Corte territoriale. Si denuncia quindi carenza di motivazione della sentenza in ordine alla citata valutazione dell’attendibilità della persona offesa e soprattutto in ordine all’accertamento di fatto della mancata commissione di abusi sessuali fino alle ore 23,S0 circa, allorchè il F. andò via. Tale dato di fatto contrasta con l’affermazione della sentenza in ordine al periodo di tempo durante il quale si sarebbero protratti gli abusi sessuali e che è stato posto a fondamento della mancata riduzione di pena nella massima misura.

Con memoria pervenuta il 12 aprile 2011 la difesa del M. ha ribadito le precedenti deduzioni in ordine alla inammissibilità dell’appello del P.M..

All’udienza del 19.4.2011 è stata disposta la riunione del procedimento n. 33878/2010 R.G. a quello n. 33623/2010, riguardando entrambi i medesimi imputati e ricorsi.

I ricorsi non sono fondati.

In sede di giudizio di merito, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), non occorre che con i motivi di appello siano confutate dettagliatamente tutte le argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione, essendo sufficiente che l’impugnazione afferisca ai profili principali su cui è fondata la sentenza, chiedendone la rivalutazione in punto di fatto sulla base di argomentazioni che possono essere anche diverse da quelle utilizzate nella pronuncia impugnata e di cui il primo giudice può non avere tenuto conto.

Orbene, i motivi dell’appello del P.M., pur apparendo in certa misura slegati dalle singole argomentazioni utilizzate dalla sentenza di primo grado per assolvere gli imputati, nel mettere in luce le componenti psicologiche che hanno caratterizzato la condotta della P. durante la vicenda, mirano a dimostrare che non sussistono elementi di incoerenza nel comportamento della ragazza nel rapporto con i cosiddetti amici presso l’abitazione del G.; elementi di incoerenza che erano stati ravvisati dai giudici di primo grado, ai fini della valutazione della scarsa attendibilità del narrato di quanto accaduto. Nella diversa prospettiva dell’impugnante tale narrato, invece, non doveva ritenersi affatto contraddittorio.

In particolare, l’appellante fornisce interpretazioni e spiegazioni della condotta della persona offesa, sulla base delle componenti psicologiche e caratteriali che la avrebbero motivata, individuando una causale dello stato di malessere e di prostrazione, che, secondo il P.M., le aveva impedito una reazione più decisa; prospettazione alternativa, pienamente legittima nella sede di merito, alla valutazione dei giudici di primo grado su uno dei punti salienti, che avevano fatto ritenere poco attendibili le dichiarazioni della parte lesa.

Sicchè, i rilievi esposti nell’atto di appello mirano a confutare uno degli argomenti principali su cui era fondato il giudizio di inattendibilità della persona offesa nella sentenza di primo grado e ciò è sufficiente per escludere la inammissibilità dell’appello denunciata con il primo motivo comune di ricorso.

Anche gli ulteriori motivi di gravame sono infondati.

Sono consolidati, e peraltro noti, i principi di diritto che devono osservarsi nella valutazione della tenuta logica della motivazione della sentenza in sede di legittimità.

E’ stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che, in sede di controllo di legittimità, non solo è preclusa la possibilità di sovrapporre una valutazione diversa delle risultanze processuali rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta al giudizio di legittimità mediante il raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, (sez. un 23.6.2000, Jakani, RV 216260; sez. un 30.4.1997 n. 6402, Dessimone ed altri, RV 207944 e giurisprudenza precedente conforme).

I citati principi di diritto, inoltre, sono stati ribaditi da questa Corte anche a seguito delle modificazioni apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b).

Anche a seguito della citata novella legislativa, infatti, rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sicchè il vizio di motivazione è ravvisabile solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste ovvero su risultanze probatorie incontestabilmente diverse da quelle reali (cfr. sez. 4^, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1^, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207; sez. 5^, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215).

Altro consolidato principio di diritto da osservarsi nel caso in esame, ai fini della valutazione della tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, è quello dettato per l’ipotesi in cui il giudice di appello riformi totalmente la pronuncia di primo grado.

Il giudice del gravame, in tale ipotesi, ha l’obbligo, non solo di precisare dettagliatamente le ragioni che giustificano la propria decisione, ma altresì di confutare specificamente gli argomenti posti dal giudice di primo grado a fondamento della diversa soluzione adottata, dando conto delle ragioni della incompletezza ed incoerenza della motivazione che supporta detta decisione, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. sez. un. 200533748, Mannino, RV 231679; conf. sez. un. 200345276, Andreotti ed altri, RV 226093).

Peraltro, è stato anche precisato da questa Corte che, nel caso di decisione del giudice di appello difforme da quella di primo grado, l’esigenza di un’adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata non comporta che, ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto dell’esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice d’appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice.

Ne consegue che nel giudizio di legittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non potendo l’esame estendersi oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all’apprezzamento del giudice d’appello. (sez. 6^, 27.5.2008 n. 27061, P.G. e De Simone in proc. Donno, RV 240583).

Osserva, quindi, la Corte che la motivazione della sentenza impugnata si palesa assolutamente esaustiva nel raffronto con la pronuncia di primo grado, essendo state esaminate dai giudici del gravame in termini di completezza tutte le argomentazioni sulle quali era stata fondata la pronuncia di assoluzione degli imputati, poi sottoposte a crìtica sul piano della coerenza logica.

Inoltre la diversa valutazione di alcune risultanze probatorie da parte dei giudici di appello ha formato anche essa oggetto di motivazione esaustiva, sicchè la decisione risulta in ogni caso esente da vizi derivanti da carenze motivazionali nel raffronto con quella di primo grado che è stata riformata.

In particolare, la sentenza di appello ha affermato la irrilevanza del fatto che la ragazza non aveva riferito ai familiari di avere praticato massaggi agli imputati prima di avere subito gli atti sessuali sulla base di una diversa valutazione della circostanza sostenuta da argomentazioni che non si palesano affette da vizi logici.

Analogamente è stata esclusa, sulla base di argomentazioni immuni da vizi logici, la rilevanza del mancato riscontro di tracce di liquido organico sui jeans della persona offesa ovvero di segni di violenza sulla medesima, cosi come è stato ritenuto plausibile lo stato di malessere indotto nella P. dall’avere bevuto vino.

Sono stati, poi, valorizzati dalla sentenza impugnata, a fondamento della affermazione di colpevolezza, la immediatezza con la quale la P. aveva riferito l’accaduto ad un amico la stessa notte del fatto e successivamente ai suoi familiari; la condotta degli imputati ed i messaggi da loro inviati successivamente ai fatti, ritenuti dai giudici di appello di inequivoco significato confessorio e non quale mero indice di scarsa attendibilità della veridicità della loro versione dei fatti.

Quanto alle ulteriori deduzioni, con (e quali è stata contestata la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 609 octies c.p., anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, occorre rilevare che la sentenza ha affermato la piena consapevolezza degli imputati circa il dissenso della parte lesa. Nella violenza sessuale di gruppo, inoltre, assume rilevanza la forza intimidatoria e l’efficacia coercitiva esercitata da una pluralità di persone sulla vittima degli abusi, sicchè a nulla rileva che gli atti sessuali siano commessi singolarmente, essendo sufficiente la consapevolezza del contesto in cui si pone in essere la condotta unitamente agli altri, mentre non occorre un accordo preventivo per la commissione del reato.

E’, infine, infondato il motivo di gravame afferente alla misura della pena inflitta in relazione alla concessa diminuente di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

Sul punto sarebbe sufficiente rilevare che detta attenuante è stata erroneamente concessa, avendo reiteratamente affermato questa Suprema Corte che la stessa è incompatibile con la fattispecie della violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p., di per sè più grave di quella prevista dall’art. 609 bis c.p. (sez. 3^, 12.10.2007 42111, Salvin, RV 238150; sez. 3^, 24.10.2002 n. 502 del 2003, Raffi e altri, RV 223725).

Deve essere comunque osservato che la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata in ordine alla determinazione della misura della pena, anche tenendosi conto della diminuente, in considerazione del carattere reiterato e prolungato degli atti sessuali.

Nè tale valutazione di merito può essere contestata sulla base di deduzioni fattuali ovvero sulle risultanze di altra pronuncia, che non ha efficacia vincolante in ordine all’accertamento dei fatti, (sez. 6^, 12.11.2009 n. 47314, Cento e altri, RV 245483). I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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