T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1635

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dallo stesso presentata in data 12.12.2006, nonché la declaratoria della fondatezza della pretesa dallo stesso vantata;

Rilevato che, sostanzialmente, il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento emesso dall’amministrazione intimata in data 2 settembre 2010, con il quale è stata respinta la succitata istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

Ritenuto che, dall’esame della documentazione versata in atti, emerge la tardività della notifica del ricorso, avvenuta solo nell’aprile 2011 a fronte della notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del 14.10.2010;

che, inoltre, il ricorso è da ritenersi inammissibile perché proposto mediante il rito speciale disciplinato dall’art. art. 21bis della legge n. 1034/1971 (ora art.117 del c.p.a., già entrato in vigore alla data di proposizione del ricorso) e non con il rito ordinario, nonostante l’oggetto dello stesso concerna l’impugnazione di un provvedimento espresso dell’amministrazione;

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile e inammissibile;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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