Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22812 Elettrodotto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.P.C., proprietario di un terreno in (OMISSIS), in N.C.T. a F. 51, P.le 142, 174 e 46, occupato per mq. 4.806 il 22 marzo 1988 dall’ENEL s.p.a. autorizzata dal sindaco con decreto del 10 febbraio 1988, per la costruzione di una linea elettrica a 150 Kilovolt (D.P. Reg. Campania n. 18729 del 7 novembre 1987), con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1995 conveniva in giudizio l’occupante dinanzi al Tribunale di Salerno, perchè fosse condannata a restituire le aree che erano da ritenere apprese illecitamente e a demolire quanto costruito, risarcendo comunque i danni da occupazione illegittima, pari al valore venale del terreno e a pagare l’indennità di occupazione legittima, con rivalutazione, interessi e spese. L’Enel s.p.a. eccepiva l’incompetenza del Tribunale in ordine alla determinazione dell’indennità di espropriazione e chiedeva in via riconvenzionale la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto.

Nel 2003 le domande di D.P. erano accolte dal Tribunale di Salerno, con la condanna della convenuta a pagare all’attore Euro 25.833,23, quale risarcimento per la costruzione dell’elettrodotto, Euro 10.267,49, quale indennità per la occupazione legittima del fondo, Euro 27.385,28, a titolo di risarcimento del danno da occupazione illecita ed Euro 49.125,39 per lo stesso titolo, quale reintegrazione della perdita di valore subita dal terreno.

L’appello principale della Enel s.p.a. chiedeva la riduzione della condanna subita, riducendo il valore unitario di L. 50.000 a mq. attribuito in primo grado al terreno, con stima che non corrispondeva a quella predisposta nelle tabelle di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16 cioè al valore agricolo medio (V.A.M.) del fondo D. P..

Secondo la ricorrente, era stata comunque errata l’applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 avendo il tribunale ritenuto asservita all’elettrodotto una fascia pari alla proiezione delle condutture incidenti sul terreno, affermando contestualmente l’esistenza di una diminuzione di valore del residuo fondo.

Il gravame principale è stato respinto dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza del 12 maggio 2006, che ha dichiarato assorbito quello incidentale condizionato dell’appellato che aveva chiesto l’intero valore del fondo a suo avviso divenuto inutilizzabile per effetto della servitù, con condanna della controparte alle spese del grado. La Corte di merito ha affermato che la originaria destinazione urbanistica dell’area occupata "ad uso pubblico", cioè a "verde di rispetto", pur consentendo solo la costruzione d’impianti a servizio del fondo agricolo con cubatura limitata, comportava comunque un valore venale maggiore di quelli solo tabellari di cui sopra, per cui dovevano seguirsi le conclusioni su tale valore raggiunte dal c.t.u., il quale, con metodo sintetico comparativo e sulla base di prezzi di analoghi appezzamenti di terreni in zona, era pervenuto alla valutazione unitaria adottata dal tribunale, basata sulla limitata edificabilità funzionale delle aree, che era quindi confermata in appello. Ritenuto preordinato all’esproprio e non conformativo il vincolo ad attrezzature pubbliche delle aree, la Corte territoriale ha liquidato il dovuto in base al valore di mercato di esse, anche per la loro sopravvenuta destinazione a servizio di aree consortili destinate urbanisticamente a insediamenti produttivi, per cui ha confermato il valore unitario determinato in primo grado.

La sentenza di secondo grado ha ritenuto corretta la determinazione della fascia di rispetto dell’elettrodotto, come indicata dal c.t.u., lunga quanto l’intera linea elettrica incidente sul fondo e di larghezza di mi. 27, della quale m. 7 incisi direttamente dalla proiezione della linea, cui vanno aggiunti altri metri lineari 10 per ogni lato (in complesso mi. 20 + 7), per consentire il transito del personale e la manutenzione della servitù. Anche in base alla documentazione fotografica e di progetto dell’elettrodotto, che confermava l’esigenza di tali fasce a terra per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’elettrodotto (pag. 11 sentenza), erano invece rigettati il secondo e il terzo motivo di gravame dell’Enel s.p.a., relativi ad una pretesa diversa diminuzione di valore riconosciuta per la parte di fondo rimasta totalmente interclusa rispetto all’altra area ancora accessibile dopo la realizzazione dell’elettrodotto, anche in ragione della ulteriore compressione della limitata edificabilità delle aree asservite.

Per la cassazione della sentenza che precede, propone ricorso principale di quattro motivi, notificato il 16 ottobre 2006, la Enel Distribuzione s.p.a. in proprio e quale mandataria di Enel s.p.a., cui replica, con controricorso e ricorso incidentale di unico motivo notificato il 24 novembre dello stesso anno, il D.P..

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi contro la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, anche per carenze motivazionali circa la determinazione del valore dell’area asservita, fissato in L. 50.000 a mg. invece che in L. 13.500 a mq., corrispondenti ai valori agricoli medi di cui alla L. n. 865 del 1971, così dandosi rilievo ad una edificabilità di fatto e creando un tertium genus, che da luogo ad una qualificazione dell’area come non agricola nè edificabile.

Il quesito ai sensi dell’art. 366 bis chiede alla Corte di negare che sia possibile qualificare la natura di un terreno ai fini dell’espropriazione al di fuori della distinzione tra aree agricole ed edificabili o come di terzo tipo.

1.2. Si lamenta in secondo luogo la violazione delle stesse norme del primo motivo e del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123 pure per omessa e insufficiente motivazione, in rapporto alla previsione di una fascia di rispetto dell’elettrodotto larga ml. 27 al cui centro è il manufatto, destinata al servizio di esso e alla manutenzione della servitù, fascia che si afferma dalla ricorrente eccessiva per le esigenze della linea elettrica sita nei pressi della tangenziale di Salerno, per cui potrebbe gestirsi anche utilizzando un’area limitrofa di minore larghezza. Ad avviso della ricorrente, il pregiudizio che precede è diverso dalla diminuzione di valore del fondo e la mancata distinzione dei due tipi di danno sarebbe alla base della errata liquidazione del risarcimento dalla Corte di merito. Con il quesito ex art. 366 bis c.p.c. si chiede di affermare la distinzione del pregiudizio generale derivato dalla necessità di accesso al fondo asservito di mezzi e personale per la manutenzione della linea elettrica, da quello derivante dalla creazione della fascia destinata al personale per la mera sorveglianza del manufatto.

1.3. Violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 in rapporto alla misura della fascia larga 27 ml. e lunga ml. 178, destinata alla sorveglianza della linea, così confondendosi l’ordinaria manutenzione con gli interventi straordinari, che possono dar luogo pure essi ad una perdita permanente di valore delle aree asservite.

Il quesito conclusivo chiede alla Cassazione di riaffermare la distinzione del dovuto in rapporto alla fascia di sorveglianza e rispetto del manufatto e alla diminuzione di valore del residuo fondo asservito.

1.4. Si lamenta infine la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis anche per insufficiente motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto la perdita di valore del fondo conseguente ad una minore appetibilità di esso in rapporto alla sua "suscettività edificatoria". Si insiste quindi, con il quesito conclusivo, per la riaffermazione della bipartizione delle aree espropriate in edificabili e agricole, escludendo ogni altra diversa qualificazione di esse, e dovendo negarsi quindi che nel caso possa, sulla base di un preteso tertium genus, giungersi ad una valutazione maggiore di quella tabellare come quella data dai giudici di merito.

2.1. Il ricorso incidentale denuncia l’errata omessa valutazione nel merito dell’appello incidentale, che aveva chiesto di tenere conto degli altri effetti della costruzione del manufatto sulle aree D. P., cioè di quelli connessi all’esercizio dell’elettrodotto, che comporta un pregiudizio ben maggiore di quello liquidato in primo grado, concludendo con un corretto quesito su tali ulteriori pregiudizi.

3.1. Il primo e quarto motivo del ricorso principale propongono censure analoghe, in ordine alla determinazione del risarcimento del danno e dell’indennità di occupazione, con la dedotta falsa applicazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis per avere fissato il valore delle aree asservite senza applicare i valori tabellari di cui alla L. n. 865 del 1971 e avere ritenuto rilevante come pregiudizio, la ulteriore compressione del modesto diritto di edificazione del terreno ad uso agricolo sul quale la servitù è stata imposta.

Entrambi i motivi sono infondati, per le parti in cui non sono inammissibili, sia in ordine al prezzo, sia in rapporto alla dicotomia aree agricole ed aree edificabili, per gli effetti di essa sull’applicazione dei c.d. valori agricoli medi della L. n. 865 del 1971, art. 16 dichiarati illegittimi costituzionalmente perchè astratti, ai fini della indennità d’occupazione legittima, dalla Corte costituzionale con la recente sentenza 7 giugno 2011 n. 181. In ordine al prezzo fissato come valore dell’area, la sentenza di merito non è censurata per la parte in cui afferma che, "alla stregua di compravendite di terreni obiettivamente analoghi per caratteristiche e destinazione (vedansi le pagine da 20 a 22 della prima relazione, adeguatamente rapportate al valore al tempo della stime quando da essa lontane), con il metodo sintetico comparativo, in modo corretto si è giunti alla determinazione di un valore venale di L. 50.000 al metro quadrato, al momento della valutazione" (pagg. 7 e 8 della sentenza oggetto di ricorso).

La Corte di merito correttamente e in anticipo rispetto alla richiamata decisione del giudice delle leggi ha applicato alla vicenda il valore venale delle aree, per liquidare il risarcimento per la costituzione coattiva della servitù, determinando l’indennità di occupazione legittima, con criterio che già si era adottato pure in sede di legittimità (cfr. Cass. 13 gennaio 2011 n. 717) , con il richiamo al valore effettivo di mercato delle aree asservite. Deve anzi rilevarsi che, come afferma la sentenza di merito sul punto rimasta incensurata, dopo la occupazione per realizzare l’elettrodotto, le aree del controricorrente, per l’adozione del Piano Consortile che consentiva la realizzazione di attrezzature collettive di supporto alle presenze industriali in zona in attuazione di un P.I.P. (pagg. 6 e 7 e pagg. 10 e il della sentenza di merito), al momento della liquidazione della indennità di occupazione e del risarcimento, non avevano più una natura inedificabile, potendo utilizzarsi per le dette attrezzature, realizzabili anche da privati (Cass. 26 maggio 2010 n. 12862). In tale contesto, l’omessa censura della seconda ratio decidendi che afferma l’esistenza di un mercato che giustifica, in base al metodo comparativo, il prezzo in concreto adottato, rende inammissibile il primo motivo di ricorso, dovendosi negare che la Corte salernitana abbia confuso il dovuto per la striscia destinata a sorveglianza e manutenzione dell’elettrodotto liquidato, con la percentuale del valore venale del residuo fondo indicata nel R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 come voce della reintegrazione dovuta al proprietario, con conseguente rigetto, per tale profilo, del quarto motivo di ricorso.

2.2. Quanto ora rilevato comporta l’assorbimento anche del secondo motivo di ricorso, per la parte in cui denuncia la medesima confusione dei pregiudizi liquidati di cui al quarto motivo, che, come detto, non vi è, essendo invece inammissibile la richiesta di rideterminare in sede di legittimità misura e dimensioni della fascia ritenuta necessaria nel merito per la sorveglianza e per la manutenzione dell’elettrodotto, in mancanza di indicazioni che escludano la logicità e giuridica legittimità di quanto affermato dalla Corte d’appello.

Irrilevante è l’esistenza della tangenziale di Salerno a confine con la proprietà D.P., come elemento di fatto che escluderebbe l’esigenza della larga fascia prevista per l’accesso del personale per la manutenzione ordinaria dell’elettrodotto, mancando persino la indicazione dalla ricorrente di un piano particellare di asservimento o espropriazione, che evidenzi una misura minore in larghezza di tale fascia come fissata nella procedura ablatoria.

In tale quadro, altrettanto inammissibile deve qualificarsi il terzo motivo di ricorso, che tende a sottolineare la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria, per affermare che solo per la prima doveva prevedersi la fascia di rispetto, essendo nel resto compensata la perdita subita dal controricorrente con le somme a lui corrisposte per la diminuzione di valore del residuo fondo, senza evidenziare le ragioni per cui la somma liquidata per tale voce di danno (Euro 49.125,39) sia da ritenere eccessiva o erronea.

4. Inammissibile è pure il ricorso incidentale del D.P. che insiste per la liquidazione dell’intero valore del fondo asservito, per l’incidenza su di esso dell’elettrodotto realizzato dall’ENEL, senza neppure impugnare la natura condizionata dell’appello incidentale avente ad oggetto la medesima richiesta, per la quale il gravame di merito non è stato neppure esaminato dalla Corte d’appello.

In quanto non è censurata la ragione processuale del mancato esame della censura in appello proposta dal D.P., tale parte non può impugnare in sede di legittimità la sentenza nel merito, per non avere liquidato nell’intero valore del fondo il pregiudizio subito dal terreno asservito, e il ricorso incidentale è quindi inammissibile.

5. In conclusione, riuniti i ricorsi, deve rigettarsi quello principale e dichiararsi inammissibile quello incidentale e le spese del giudizio di legittimità devono interamente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa interamente le spese del presente giudizio di cassazione tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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