T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1631

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di illegittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Rilevato che, come si evince dalla nota della Questura di Milano del 19 maggio 2011, versata in atti, il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a provare l’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro entro i limiti temporali previsti dalla legge;

che, infatti, dagli accertamenti dalla stessa esperiti risulta che l’ultima posizione reddituale del ricorrente risale al maggio 2010, ed è, dunque, insufficiente alla produzione di un reddito sufficiente ad assicurare il sostentamento dell’interessato al fine del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

che, inoltre, il provvedimento risulta sufficientemente motivato e dà atto dell’irreperibilità del ricorrente ai fini della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, come, peraltro, risulta dalla documentazione versata in atti;

che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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