Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-04-2011) 21-06-2011, n. 24943 Sequestro conservativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto in favore di K.I., indagato per il reato di tentato omicidio, avverso l’ordinanza del 30 ottobre 2010 con la quale il GIP di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro conservativo dei beni immobili intestati in favore dello stesso, a garanzia delle ragioni creditorie della parte civile.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione agli artt. 316 e 125 c.p.p.; violazione di legge per omissione dell’obbligo di motivazione dell’ordinanza impugnata, sul rilievo che non era stata rilevata l’insussistenza dei presupposti legittimanti della disposta misura cautelare, tenuto conto che non vi era ancora certezza alcuna sull’entità del danno patito dalla parte civile nè vi erano elementi idonei a fondare il pericolo di dispersione in pregiudizio delle ragioni di credito della stessa parte offesa.

3. – Il ricorso si pone, in tutta evidenza, ai margini dell’inammissibilità, in quanto, sub specie del dedotto vizio di violazione di legge, muove in sostanza critiche all’impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Doglianze siffatte esulano, però, dalla sfera di cognizione di questo Giudice di legittimità, che, in materia cautelare reale, deve restare circoscritta al rilievo della sola violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1. Nè può fondatamente ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, sì da integrare, comunque, il vizio anzidetto.

Infatti, il giudice del riesame ha reso idonea giustificazione della ritenuta legittimità della misura impugnata. Al riguardo, ha specificamente indicato i motivi per i quali era fondatamente ipotizzabile che il ricorrente, privo di significativa capacità reddituale e titolare di immobili di facile dispersione, potesse strumentalmente disporre dei suoi beni, in mancanza di idonea cautela capace di assicurare, con la formalità della trascrizione, l’inefficacia di eventuali – ma prevedibili, stante l’entità del danno della persona offesa – atti di disposizione e, dunque, la conservazione del patrimonio dell’imputato a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316 c.p.p..

4. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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