T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Milano.

Il provvedimento veniva sospeso alla camera di consiglio del 4.11.2008 poiché l’amministrazione non aveva valutato la documentazione relativa al nuovo rapporto di lavoro presentata dal ricorrente.

Nell’imminenza dell’udienza di merito la difesa erariale faceva presente che la Questura avendo riesaminato l’istanza del ricorrente dopo il provvedimento giurisdizionale, aveva rilasciato all’extracomunitario un nuovo permesso di soggiorno.

Si è verificata pertanto la cessazione della materia del contendere.

Le spese possono compensarsi visto l’esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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