T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1628

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questo giudice con la sentenza richiamata in epigrafe accertava la maturazione di un silenzioinadempimento sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da Methnani Kamel in favore del ricorrente ed ordinava alla Prefettura di Milano di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Nonostante la sentenza sia passata in giudicato e sia stato notificato atto di diffida ad adempiere in data 9.3.2011, la Prefettura di Milano non ha provveduto in merito.

Deve pertanto essere ingiunto all’amministrazione di provvedere ad dare esecuzione alla sentenza 325\11 entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ed in caso di ulteriore inerzia si nomina fina da ora quale commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione o un funzionario da lui delegato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina alla Prefettura di Milano di dare esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento alla sentenza 325\11 e nomina fin da ora quale commissario ad acta in caso di mancato adempimento il Dirigente del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione o un funzionario da lui delegato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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