Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 21-06-2011, n. 24803

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 12.7.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova del 23.3.2001, previa riqualificazione del fatto di cui al capo c) nel reato di cui all’art. 469 c.p. dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati sub b), c), d) per intervenuta prescrizione e per l’effetto rideterminava la pena per i reati sub a) ed e) (ricettazione del modulo di carta d’identità e riciclaggio di alcuni titoli di stato), riuniti sotto il vincolo della continuazione nella pena di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 640,00 di multa.

La Corte territoriale rilevava che l’imputato aveva reso piena confessione; dopo una denuncia di tfrtfunzionario dell’Istituto di credito italiano si accertava che un signore presentatosi come Cataldo Carlo aveva aperto un c.c. con un’esigua somma di denaro, ma versando cinque titoli di stato BTP del valore di L. 50 milioni. Un controllo portava ad accertare che la carta di identità esibita con quel nome era falsa e che i BTP erano stati acquistati da un funzionario della Banca d’italia per conto della madre che non si era poi accorta della loro scomparsa. Per la Corte territoriale il reato di riciclaggio si era perfezionato con il deposito dei titoli in conto corrente e con la richiesta di monetizzazione degli stessi.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo rileva che non sussisteva il reato di riciclaggio in quanto il S. si era limitato a depositare nel conto corrente i titoli senza operare sugli stessi alcuna modificazione.

Con il secondo motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo correttamente la Corte territoriale ha osservato che i titoli sottratti furono versati in un conto corrente aperto con documenti falsi dal ricorrente per ottenere un fido bancario e quindi prelevare il relativo importo in denaro; pur non essendo stati materialmente alterati il ricorrente ha posto in essere operazioni per sostituire i titoli in denaro contante onde impedire o rendere più difficoltoso rintracciare la provenienza delittuosa dei titoli, quindi certamente un quid pluris rispetto alla mera operazione della ricezione degli stessi. Circa il secondo motivo le attenuanti generiche non sono state concesse visti i precedenti penali del ricorrente, dei quali anche uno specifiche la gravitò del fatto. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e del tutto generiche non allegando il ricorrente alcuna ragione che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a concedere le chieste attenuanti.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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