T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 22-06-2011, n. 1525Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, tra l’altro, esponeva:

a) di essere l’amministratore di sostegno di A.S.;

b) che il Sambito era stato riconosciuto dai competenti organi sanitari portatore di handicap grave, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104;

c) che nel 2008 il Sambito aveva completato con successo presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale ad indirizzo Classico ed Artistico "T. Campailla" di Modica il relativo ciclo di studi e che successivamente si era iscritto all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e di Ristorazione di Modica, per l’indirizzo alberghiero;

d) che nel nuovo corso di studio aveva conseguito ottimi risultati tanto che, alla fine del biennio, era stato ammesso a frequentare la terza classe alla quale si era frattanto preiscritto già nel mese di gennaio, corrispondendo la somma di Euro 100,00 a tal fine prevista;

e) che aveva ricevuto il provvedimento del Dirigente dell’I.P.S.S.A.R., con il quale veniva comunicato che Alessandro non sarebbe stato ammesso alle lezioni del terzo anno.

Tutto ciò premesso impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per:

1. Violazione del diritto allo studio ex art. 34 cost. violazione e falsa applicazione del principio di logicità e buon andamento della azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 97 cost. Violazione del giusto procedimento ex artt. 3, 7 e ss. e 21 octies e nonies, l. 7.8.1990, 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 3, d.lgs. 15.4.2005, n. 76. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 2, l. 5.2.1992, n. 104. carenza di istruttoria. Violazione dell’affidamento incolpevole del destinatario del provvedimento. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento del potere amministrativo dalla sua causa tipica.

2. Violazione del diritto allo studio ex art. 34 cost. violazione e falsa applicazione del principio di logicità e buon andamento della azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 97 cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 octies e nonies, l. 7.8.1990, 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 3, d.lgs. 15.4.2005, n. 76. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 2, l. 5.2.1992, n. 104. Difetto dei presupposti di diritto. Sviamento del potere amministrativo dalla sua causa tipica.

3. Illegittimità costituzionale del divieto di frequentare e completare un corso di studi di istruzione superiore di pari livello di altro già concluso per violazione degli artt. 3 e 34 cost. Illegittimità derivata.

Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 12 dicembre 2010 n. 1533 il Tar – rilevato che l’art. 1, comma 3. d. lgs. 76/2005 assicura il diritto all’istruzione sino al diciottesimo anno d’età e sino al conseguimento di "una" qualifica almeno triennale – riteneva meritevole di adesione l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere 25 ottobre 2006 n. 3333 e conseguentemente rigettava la domanda cautelare.

Successivamente il C.G.A. con ordinanza 2325 febbraio 2011 n. 274, riformava il provvedimento prima indicato rilevando, tra l’altro, che il ricorrente "…aveva maturato un fondato affidamento sulla prosecuzione del corso di studi per il quale era stata accolta la sua iscrizione ai primi due dei tre anni di corso…".

Indi all’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

Anche a seguito di quanto statuito dal C.G.A. nell’ordinanza prima citata, occorre preliminarmente precisare che appare non controverso che il Sambito abbia già frequentato due anni del nuovo corso di studi e che con il provvedimento ora indicato gli è stata negata la possibilità di frequentare il terzo anno.

Nel caso di specie, inoltre, va rilevato che il provvedimento per negare l’iscrizione al terzo anno nella sostanza ha fatto unicamente riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 3, d. lgs 76/2005, soffermandosi poi sugli aspetti legati all’ingresso dell’interessato e dell’amministratore di sostegno nell’edificio scolastico.

L’atto adottato dall’amministrazione scolastica, ed avversato dal ricorrente, deve dunque essere correttamente qualificato come provvedimento che, in autotutela, annulla la precedente decisione di permettere la frequenza del nuovo corso di studi all’interessato, decisione quest’ultima assunta al momento in cui si era già consentita l’iscrizione (e la frequenza) al primo e al secondo anno.

In ragione di ciò, facendo piana applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 (come introdotto dalla legge 15/2005), l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare la sua potestà di autotutela decisoria valutando non solo l’esistenza di un vizio dell’atto da rimuovere, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati, quando, per effetto del provvedimento reputato illegittimo, siano sorte posizioni giuridiche qualificate dall’apparenza di uno stato di diritto basato sull’atto da ritirare, rilevando l’affidamento ingenerato dall’atto nell’interessato in merito alla legittimità del provvedimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 19651). Giova ricordare, inoltre, che al potere di autotutela, esercitato dopo un considerevole lasso di tempo (in applicazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990), deve comunque essere applicato il principio di ragionevolezza che deve suggerire, in presenza di posizioni oramai consolidate, e frutto di vizi meramente formali, un puntuale apprezzamento del ragionevole affidamento suscitato nell’amministrato sulla regolarità della sua posizione (Consiglio Stato, sez. VI, 2 ottobre 2007, n. 5074).

Poiché nel caso di specie il provvedimento ha fatto soltanto riferimento alla circostanza che la frequenza al terzo anno del corso sarebbe contraria all’art. 1, comma 3, d. lgs 76/2005 e si è poi soffermato sugli aspetti legati all’ingresso dell’interessato e dell’amministratore di sostegno nell’edificio scolastico, l’atto deve essere annullato non contenendo una ponderata valutazione anche di tutti gli altri aspetti previsti dalla legge; come già rilevato, ai sensi dell’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare, oltre all’illegittimità dell’atto amministrativo, (a) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, (b) l’esercizio del potere entro un termine ragionevole e (c) gli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all’atto da rimuovere (Consiglio Stato, sez. V, 07 aprile 2010, n. 1946).

In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini prima esposti.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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