Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22803 diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia previdenziale, instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno nel luglio 2003 e conclusosi nel maggio 2007. La Corte d’appello liquidava in favore del ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale per la durata irragionevole del giudizio presupposto, la somma di Euro 2.500,00 oltre interessi e spese del procedimento, liquidate in complessivi Euro 450,00 di cui Euro 50,00 per spese, oltre accessori di legge.

Avverso tale decreto, depositato il 12 aprile 2008, A. C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto spedito per la notifica il 26 maggio 2009. Resiste il Ministero dell’economia e finanze con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente censura la statuizione avente ad oggetto la liquidazione delle spese del procedimento di equa riparazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., della L. n. 1051 del 1957 nonchè della tariffa forense: la Corte di merito ha errato nel non aver specificato quanto liquidato per diritti e quanto per onorari, precludendo in tal modo alla parte di controllare la legittimità della liquidazione stessa.

La censura è inammissibile. La determinazione degli onorari di avvocato, in quanto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari, qui neppure prospettata e che in ogni caso avrebbe dovuto – per il principio dell’autosufficienza del ricorso – essere dedotta specificamente e con riferimento alle singole voci ed agli importi non considerati. Peraltro, la omessa precisazione, nella sentenza di merito, della somma liquidata per onorari rispetto a quella per diritti costituisce omissione che, avendo ad oggetto una mera operazione tecnico-esecutiva da svolgersi obbligatoriamente e sulla base di presupposti e parametri oggettivi, ben può essere rimossa mediante il procedimento di correzione di errori materiali previsto dall’art. 287 c.p.c., e segg.. (cfr. Cass. n. 19229/2009; n. 2605/2006; n. 1440/1974).

Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 910,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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