Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-06-2011, n. 3811Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. G. O. ha presentato in data 30.9.1986, con riguardo ad una costruzione prefabbricata di sua proprietà, che aveva subito danni per un incendio, domanda di concessione edilizia in sanatoria al Comune di Verona, sulla quale si è espressa favorevolmente l’Amministrazione provinciale ai sensi della L. n. 1497/1939, rilasciando l’autorizzazione ambientale condizionata alla redazione di un progetto di riordino ambientale per la sostituzione di materiali di copertura del manufatto.

Dopo che il progetto predisposto in attuazione di detta prescrizione ha ottenuto il parere autorizzativo di detta Amministrazione provinciale il suddetto proprietario ha presentato domanda di concessione edilizia per la realizzazione del riordino ambientale cui si è fatto cenno, che è stata respinta dal Comune di Verona in quanto, a seguito di sopralluogo dell’U.T.C., era stato accertato che l’immobile in questione era stato nel frattempo demolito.

Detto negativo provvedimento è stato impugnato presso il T.A.R. Veneto, che ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata, ritenendo che la demolizione del manufatto fosse avvenuta volontariamente e, comunque, in assenza di atti di assenso alla demolizione da parte del Comune, che, peraltro, non aveva l’onere o l’obbligo di valutare l’istanza del ricorrente ex art. 76, u.c., della legge regionale del Veneto n. 61/1985, né il dovere di comunicare l’avvio del procedimento.

Con il ricorso in appello in esame il suddetto proprietario ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1.- Il Giudice di prime cure ha erroneamente attribuito volontarietà alla rimozione di una struttura, invece dovuta al caso fortuito e alla forza maggiore.

La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto non applicabile la legge 241/1990 al caso di specie, ha fatto applicazione non corretta dei principi di collaborazione tra pubblica Amministrazione e privato cittadino.

L’art. 76 della legge regionale del Veneto n. 61/1985 avrebbe potuto essere applicato in via di sanatoria al caso di specie, se ne fosse stata segnalata la possibilità all’interessato.

Contraddittoriamente la impugnata sentenza riconosce la possibilità del ricorso all’art. 76, u.c., della citata legge regionale dopo averne riconosciuta l’inapplicabilità per carenza dei necessari presupposti di fatto.

Con atto depositato il 6.12.1999 si è costituito in giudizio il Comune di Verona, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 16.11.2010 il costituito Comune ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 l’appellante ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 29.11.2010 l’appellante ha replicato alle avverse considerazioni, opponendosi al deposito di documenti nuovi, allegati alla memoria del Comune resistente datata 15.11.2010 in violazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 104/2010, e sostanzialmente ribadendo tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 21.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il sig. G. O. ha chiesto l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del Dirigente del settore Edilizia privata del Comune di Verona n. 60341 del 17.1.1997, di diniego della concessione edilizia richiesta con istanza del 8.7.1994; inoltre ha chiesto la declaratoria di illegittimità di tale negativo provvedimento.

2.- Quanto alla opposizione manifestata dall’appellante al deposito di documenti nuovi in allegato alla memoria del Comune resistente datata 15.11.2010, in violazione dell’art. 104 del d. lgs. n. 104/2010, osserva il Collegio che la richiesta è, otre che generica, non essendo indicati quali siano tali nuovi documenti, infondata, considerato che non risulta essere stato in concreto allegato a detta memoria alcun documento.

3.- Con l’unico, complesso, motivo di appello è stato dedotto innanzi tutto che il Giudice di prime cure ha erroneamente attribuito volontarietà alla rimozione di una struttura che, danneggiata in un primo tempo da un incendio e successivamente dalle intemperie, ha richiesto un intervento esclusivamente volto ad eliminare pericoli per le persone evidentemente connesso al caso fortuito e alla forza maggiore.

Osserva la Sezione che appare pacifico in punto di fatto che l’immobile di cui trattasi, all’epoca di presentazione (luglio del 1994) della domanda di concessione (poi respinta con il provvedimento impugnato), pur risultando danneggiato dall’incendio subito manteneva la struttura e la forma originaria, mentre, all’atto del sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 5.9.1994, il manufatto stesso appariva demolito.

Il Giudice di primo grado ha al riguardo ritenuto che, in difetto di prova circa le circostanze che in due mesi avrebbero reso indispensabile la demolizione dell’immobile, questa non poteva che ascriversi a fatto volontario e, anche se la demolizione fosse stata effettuata allo scopo di evitare pericoli a persone, essa non avrebbe potuto essere effettuata prima dell’ottenimento dell’assenso del Comune.

La Sezione non può che condividere dette tesi, considerato che, a fronte del dato di fatto incontestabile ed incontestato della avvenuta demolizione dell’immobile in questione, l’appellante non ha fornito alcuna prova o principio di prova circa la concreta sussistenza di cause dovute a caso fortuito o a forza maggiore che avessero comportato la completa rovina dell’edificio, né ha dimostrato di aver chiesto al Comune l’autorizzazione ad effettuarne la demolizione per evitare danni alle persone (considerato che dall’art. 3 del Regolamento edilizio comunale, depositato dal Comune di Verona in primo grado, risulta che le demolizioni non sono comprese tra le opere eseguibili senza previa concessione edilizia per urgenti ed improrogabili ragioni di sicurezza).

4.- Soggiunge l’atto di appello che la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto non applicabile la legge 241/1990 al caso di specie, ha fatto applicazione non corretta dei principi di collaborazione tra pubblica Amministrazione e privato cittadino, perché una segnalazione all’interessato o l’avvio di un sub procedimento avrebbero potuto condurre ad un approfondimento o ad un chiarimento dei fatti e consentire ad esso di esporre le proprie osservazioni in merito alla necessità o volontarietà della demolizione.

Il T.A.R. ha al riguardo dedotto che il Comune non era tenuto nel caso di specie a comunicare l’avvio del procedimento, essendo lo stesso iniziato ad istanza di parte e considerato che (anche se a seguito della avvenuta demolizione l’interessato avrebbe potuto, ex art. 76, u.c. della legge regionale del Veneto n. 61/1985, iniziare un nuovo procedimento) tanto non comportava l’obbligo per il Comune l’obbligo di dare detta comunicazione in assenza di effettivo esercizio di detta facoltà.

La Sezione osserva in primo luogo che l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è da escludere in un procedimento, come quello di specie, che ha avuto inizio con la domanda di concessione edilizia, essendo già informato il destinatario del provvedimento dell’esistenza dell’azione amministrativa (Consiglio Stato, sez. V, 10 marzo 2003, n. 1283).

Considera in secondo luogo che l’art. 76, u.c. della legge regionale del Veneto n. 61/1985 stabilisce che "In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Sindaco è autorizzato a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore". La norma non prevede l’obbligo del Sindaco di rilascio di dette concessioni, ma solo la facoltà a seguito di domanda dell’interessato e di prova della avvenuta distruzione per fatto non imputabile al proprietario.

Ritiene al riguardo la Sezione che il Sindaco non avesse alcun obbligo di comunicare alla parte interessata l’avvio del procedimento di reiezione della domanda di concessione edilizia al fine di consentirle di avvalersi immediatamente delle possibilità offerte da detta norma regionale, sussistendo mero interesse di fatto, non giuridicamente tutelato, di essa parte a conoscere, prima della reiezione della domanda di concessione, le negative intenzioni del Comune per esercitare subito la facoltà accordata dal disposto dell’ultimo comma del ridetto art. 76.

Il motivo in esame non è quindi suscettibile di positiva valutazione.

5.- Secondo l’appellante in altri casi il T.A.R. Veneto ha ritenuto applicabile l’art. 76 della legge regionale n. 61/1985 anche in via di sanatoria e la regola avrebbe potuto essere applicata anche al caso di specie ne fosse stata segnalata la possibilità all’interessato.

La Sezione al riguardo non può che confermare quanto osservato in precedenza circa la insussistenza di alcun obbligo giuridico in capo al Sindaco di rilasciare dette concessioni in assenza di richiesta di parte, né di segnalare ai privati la possibilità di presentare le relative domande, quindi anche la censura in esame deve ritenersi non condivisibile.

6.- Con l’ultimo motivo posto a base del gravame è stato dedotto che contraddittoriamente la impugnata sentenza riconosce la possibilità del ricorso all’art. 76, u.c., della legge regionale del Veneto n. 61/1985, dopo averne riconosciuta l’inapplicabilità per carenza dei necessari presupposti di fatto.

Il Collegio deve disattendere la tesi dell’appellante, considerato che non appare affatto contraddittorio l’aver evidenziato che sussisteva l’astratta possibilità per l’appellante di chiedere una concessione edilizia ai sensi della norma sopra indicata, se ne fossero sussistiti i presupposti, anche se, allo stato, dovevano ritenersi non esistenti per omessa dimostrazione che la demolizione dell’immobile de quo era avvenuta per eventi eccezionali o per forza maggiore.

7.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

8.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in esame.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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