Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22799 Dichiarazione di fallimento Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società Parcheggi Meccanizzati Roma s.r.l. con sentenza resa il 22.5.2003 che, in accoglimento della rituale opposizione della società, è stata revocata dal Tribunale con sentenza del 6.7.2005.

Questa decisione è stata impugnata dal curatore fallimentare innanzi alla Corte d’appello di Roma che, con ordinanza del 17.2.2006, ha dichiarato estinto il giudizio d’appello.

Accogliendo l’istanza in data 31.1.2006 del P.M. in sede, basata sulle risultanze della relazione redatta a mente della L. Fall., art. 33, dal curatore in quella procedura, il medesimo Tribunale ha dichiarato il fallimento della società con sentenza del 12.7.2006.

Con atto del successivo 27 luglio, la società fallita ha proposto opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento innanzi al Tribunale di Roma che con sentenza del 2.7.2008 ne ha disposto il rigetto.

Avverso quest’ultima decisione la società fallita ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui ha resistito il curatore fallimentare con controricorso illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Occorre rilevare in limine l’irricevibilità della produzione documentale allegata a corredo della memoria difensiva del resistente, cui si è opposto il ricorrente, siccome attiene a vicende estranee alla previsione del disposto dell’art. 372 c.p.c..

La preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dal resistente è fondata.

La decisione impugnata, resa a mente del disposto del R.D. n. 267 del 1942, art. 18 nel testo originario, non è suscettibile d’impugnazione innanzi a questa Corte. La sentenza di fallimento, emessa il 12.7.2006, in data anteriore alla data d’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, sottostava infatti al regime impugnatorio in vigore a quella data, tant’è che l’opposizione, proposta secondo quel rito, è stata esaminata e definita dall’organo adito con decisione resa nel merito, che ne ha logicamente presupposto il vaglio d’ammissibilità, non fatto segno di censura.

In questo contesto ricostruttivo, la pronuncia, emessa da organo di primo grado, non è immediatamente ricorribile in sede di legittimità. La sua prospettata assimilazione al provvedimento che definisce il reclamo innanzi al giudice d’appello, che rappresenta l’ordinario mezzo impugnatorio previsto dalla norma citata nel testo riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, vigente all’epoca in cui venne instaurato il giudizio d’opposizione, propone tesi priva di pregio.

Il discrimine cronologico, in relazione all’individuazione del regime dell’impugnazione, va individuato nella data della sentenza di fallimento, sì che, per ineludibile corollario, la pronuncia in esame, siccome è stata emessa nel vigore del R.D. n. 267 del 1942, soggiace alle regole processuali che, secondo tale rito, ne sancivano il controllo da parte del giudice di secondo grado. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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